INNOVAZIONI IN CONDOMINIO

“Sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato...”


Le innovazioni in condominio, così come disciplinato dall’art. 1120 c.c., possono essere definite come l’opera nuova diretta a modificare un bene, nel nostro caso un immobile, mutandone l’aspetto, alterandone la consistenza, la destinazione e di conseguenza il godimento dei singoli partecipanti al condominio a prescindere se la modifica sia stata in meglio o in peggio.
Interessante è la differenza che deve essere operata tra l’innovazione e il concetto di modificazione, la quale si ravvisa ove la consistenza della cosa comune non muti, ove ci sia una mera sostituzione di materiali anche se pur più costosi, tipo la messa in opera di un cancello automatico.
L’orientamento della giurisprudenza è considerare le innovazioni non solo in caso di beni ma anche di servizi, tipo il portierato.
Per deliberare su tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni è necessaria, dunque, la maggioranza qualificata del 5° comma dell’art.1136 c.c. che prevede il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresentino i 2/3 del valore dell’edificio.
L’art. 1120 c.c. pone al secondo comma delle limitazioni per le quali “sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.” Tutte le innovazioni in contrasto con quanto previsto dal codice, sono da considerarsi vietate.
Un’altra riflessione va fatta sulle innovazioni considerate gravose o voluttuarie: l’art. 1121 c.c., salvaguardando i diritti dei condomini dissenzienti, prevede che gli stessi siano esonerati dalla spesa quando “l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario (non indispensabile) rispetto alle particolari condizioni o all’importanza dell’edificio e, consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata. Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata, intenda sopportarne integralmente la spesa.”