Come già accennato l’ultima volta, il condominio è come se fosse una società la cui volontà deriva dalla volontà dei condomini formatasi nell’Assemblea, le cui attribuzioni e le modalità di costituzione e di deliberazione sono disciplinate dagli art. 1135 e 1136 del Codice Civile.
Essa provvede alla nomina, conferma o revoca dell’amministratore, ad approvare i preventivi e consuntivi di spesa con le relative ripartizioni e decide sulle opere di manutenzione da effettuarsi sia ordinaria che straordinaria senza l’introduzione di deroghe ai criteri stabiliti dalla legge, che altrimenti inciderebbero sui diritti individuali del singolo condomino.
L’Assemblea può essere tanto ordinaria che straordinaria. La prima deve essere convocata con cadenza annuale e la relativa convocazione deve essere effettuata mediante avviso ai singoli condomini, almeno cinque giorni prima, con qualsiasi forma, nulla prevedendo la legge al riguardo. Quella straordinaria può essere convocata in ogni tempo, dall’amministratore per comunicazioni urgenti, o da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio.
L’avviso deve indicare la firma di chi convoca l’Assemblea e la sua eventuale qualifica, l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ ora e l’ordine del giorno in discussione. Il condomino può intervenire anche tramite terze persone estranee; il numero massimo delle deleghe può essere imposto solo dal regolamento condominiale. Nel caso l’unità abbia comproprietari, la rappresentanza sarà una sola. L’Assemblea in prima convocazione presenta dei quorum costitutivi limitanti (i due terzi del valore dell’edificio e dei partecipanti al condomino), pertanto capita sovente che ogni delibera venga presa in seconda convocazione (non oltre 10 giorni dalla prima) quando sono sufficienti un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio. Per questioni inerenti la nomina e revoca dell’amministratore, il regolamento condominiale, le liti attive e passive e le manutenzioni straordinarie di notevole entità è richiesto la maggioranza qualificata (maggioranza degli intervenuti all’assemblea con almeno la metà del valore dell’edificio). Per situazioni “delicate” come le innovazioni, le sopraelevazioni o le modifiche delle tabelle millesimali è richiesta l’unanimità. Le delibere, diventano “legge del condominio” e vengono registrate nel verbale dal segretario, e supervisionate dal presidente di assemblea.