Lungi dal prendere atto della sconfitta elettorale, le opposizioni ricorrono al fronte giudiziario, a dispetto del pronunciamento degli elettori, contro il sindaco Luca Claudio. E’ dunque accesa la polemica che sta animando la politica aponense, a causa del ricorso presentato da un gruppo di cittadini che contesta a Claudio l’ineleggibilità: egli, avendo ricoperto per due volte consecutive il mandato di sindaco di Montegrotto, non sarebbe eleggibile ad Abano, dal momento che la legge non consente la rielezione per più di due mandati.
Si osserverà come la contestazione si presenti, nel merito, piuttosto cavillosa e grossolana.
La norma cui si appellano i firmatari del ricorso è infatti l’articolo 51, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000 ( “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”), riguardante la limitazione dei mandati di sindaco e presidente di provincia. Essa prescrive che “Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche”.
E’ necessario sottolineare in prima analisi come la carica di sindaco si determini, qualitativamente, in rapporto a un comune distinto, e dunque il fatto che la carica di primo cittadino, in virtù del suo carattere rappresentativo, sia tale in riferimento alla comunità che essa rappresenta.
Ora, la legge stabilisce che, dopo due mandati, il sindaco di un comune non sia rieleggibile alla medesima carica, ove per medesima deve intendersi, in conformità al significato dell’aggettivo, quella stessa, identica carica, e cioè la carica di sindaco di quel distinto comune. Solo in questo senso la relazione di consecutività tra i mandati ha significato. Pertanto in qualità di sindaco di Abano, Claudio non ricopre propriamente, come si è visto, la medesima carica di sindaco quale ha rivestito nei due mandati sampietrini, e quindi il suo non può considerarsi un terzo mandato consecutivo, bensì il primo nella città di Abano. Ed infatti la norma parla esplicitamete di ri-eleggibilità, non già di eleggibilità. Per esemplificare, Claudio non è stato rieletto per tre volte consecutive, dovendosi intendere per "rielezione" la rinnovata elezione di una persona all'ufficio medesimo che in precedenza ricopriva.
In seconda istanza, appare evidente come le considerazioni appena formulate si accordino con il principio ispiratore della legge. Essa infatti si rende necessaria, secondo il legislatore, per evitare l’instaurarsi di un potere eccesivamente radicato; situazione questa che potrebbe verificarsi, anche non volontariamente, a causa della permanenza della stessa persona nelle medesime posizioni di potere (quella di sindaco o presidente di provincia, nel caso specifico) per un periodo eccessivamente lungo. Si impone dunque il limite dei due mandati consecutivi (ovvero un limite temporale di dieci anni), per favorire l’alternanza di governo e scongiurare la costituzione di sistemi di potere consolidati. E’ altresì logico affermare che la formazione di un potere radicato, che la legge si propone di impedire, presuppone almeno due condizioni: la permanenza delle stesse persone per lungo tempo e nello stesso luogo. D’altra parte è impossibile che un potere politico eccessivamente consolidato possa formarsi all’interno di giurisdizioni locali che esso non controlla.
La norma limitativa dei mandati non può quindi essere interpretata prescindendo dal principio che ne costituisce il fondamento: un’interpretazione capziosa - ed ingiustificata - come quella su cui si regge il ricorso contro Claudio non solo non si attiene al significato logicamente palese della norma, ma le attribuisce un carattere fortemente antidemocratico.
Il ricorso contro l’elezione del sindaco Claudio appare dunque pretestuoso e strumentale; esso manifesta in primo luogo l’incapacità di rispettare il verdetto dell’urna, accettare l’insuccesso elettorale e di riconoscere i meriti poltici dell’avversario - di qui l’adito alle vie giudiziarie- ma soprattutto un chiaro disconoscimento del voto espresso dagli stessi aponensi.
Ed è proprio questo, e cioè il pronunciamento inequivocabile degli elettori, a legittimare il mandato di Claudio prima di qualsiasi cavillo giuridico, giacchè Vox populi vox Dei.