L'AMMINISTRATORE IN PROROGATIO

“l’amministratore dura in carica un anno, può essere revocato anzitempo dall’Assemblea...”

Secondo quanto stabilito dall’articolo 1129 del codice civile l’amministratore dura in carica un anno, può essere revocato anzitempo dall’Assemblea oppure può essere revocato dall’autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condomino se vi sono sospetti di gravi irregolarità sulla sua gestione. Anche l’amministratore può rinunciare al suo incarico per ragioni personali o d’opportunità prima della scadenza annuale, rassegnando le dimissioni. Quest’ultime si configurano come un atto unilaterale ricettizio perché estinguono il mandato dal momento in cui sono comunicate all’assemblea. Abbiamo già detto in precedenza, che la nomina di un amministratore si rende necessaria quando i partecipanti al condominio sono più di quattro e secondo i quorum deliberativi previsti dal codice. Cosa accade in questo periodo di “vuoto”, cioè in quel lasso di tempo necessario alla nomina di un nuovo rappresentante legali?
E’ presto detto: poiché l’amministratore rappresenta un organo importante nella gestione del condominio,  sia per una conduzione migliore dei rapporti tra condomini, sia per i rapporti esterni che ci potranno essere con fornitori, dipendenti, enti di varia natura etc,  e non potendo lasciare un “vuoto” gestionale, questo continuerà a svolgere le proprie mansioni ordinarie fino al completo avvicendamento della carica, secondo quello viene chiamato istituto della “prorogatio”.
Il mandato, quindi, continua ad interim esercitando tutti i poteri previsti dal regolamento condominiale e dall’articolo 1130 del codice civile. E se le mutevoli e contrarie volontà dell’assemblea costringessero, di fatto, l’amministratore uscente a ricoprire la suddetta carica per un periodo indefinito o contro il proprio volere personale? Viene in soccorso la procedura prevista dalle norme sulla comunione dei beni, consentendo all’amministratore di rivolgersi al Tribunale, e più precisamente all’ufficio della Volontaria Giurisdizione, depositando un ricorso contenente la descrizione di fatti e allegando il verbale negativo della delibera di nomina così come previsto dal 1105 c.c.