“le canne fumarie possono servire i condomini in misura diversa....”
Oggi trattiamo un altro bene disciplinato dall’articolo 1117 del codice civile che a seconda della sua destinazione può essere considerato bene comune, ovvero la canna fumaria.
Come per altri manufatti e/o servizi del condominio, anche le canne fumarie possono servire i condomini in misura diversa, anche se si trovano nel vuoto del muro comune, e qualora fossero comuni così come per gli stessi altri beni vale la regola che non si possono effettuare su di esse interventi che impediscano agli altri compartecipi di farne uso secondo la sua normale destinazione.
Stesso discorso vale per le ripartizioni delle spese relative, ripartite secondo il criterio generale previsto dall’art. 1123 del codice civile.
La giurisprudenza focalizza l’attenzione, invece, sull’installazione di canne fumarie da parte del singolo condomino su parti comuni dell’edificio che è lecita se non ne alteri la destinazione e non ne impedisca il parimenti uso agli altri condomini.
Se sul primo punto c’è generale intesa nel ritenere che l’installazione di una canna fumaria non modifica alcunché della funzione generale del muro perimetrale, è di per sé più problematico stabilire che la stessa non ne impedisca lo stesso altrui uso e soprattutto non ne alteri il decoro architettonico.
L’eventuale giudizio sulla compromissione dell’estetica dello stabile o di come l’installazione rifletta negativamente sull’insieme dell’armonico aspetto è di fatto soggetto al libero apprezzamento del giudice mentre i requisiti certi specificati dalla Suprema Corte sono il mantenimento della sicurezza e il rispetto delle distanze legali.
Il condomino che ritenga lesi i propri diritti, come, ad esempio, quando ci si trovi davanti a immissioni di fumo, calore, esalazioni e rumori, potrà agire giudizialmente per ottenere un provvedimento che indichi le misure tecniche idonee per limitare il disagio arrecato o, quando ciò risulti impossibile, imporre la rimozione della canna fumaria.
Il suddetto giudizio, nel merito, è lasciato alla libera valutazione del giudice il quale incontrerà comunque il limite posto dall’art. 844 c.c..