PRIVACY IN CONDOMINIO

“Vietati avvisi di mora sulle bacheche di condominio”

Fa sicuramente riflettere la recente sentenza della Cassazione, la numero 186 del 4 gennaio 2011, nella quale si specifica, senza tanti giri di parole, che sono assolutamente vietati gli avvisi di mora e i relativi rendiconti affissi alle bacheche del condominio.
I dati relativi ai pagamenti e alle situazioni di insolvenza di singoli condomini sono da considerarsi dati personali e, pertanto, secondo il principio di pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, non possono essere esposti al pubblico nell’androne dell’edificio o negli spazi aperti all’accesso di terzi.
La suprema Corta, d’altronde, non fa che confermare l’indirizzo espresso alcuni anni fa dal Garante per la protezione dei dati personale, affermando che “integra un trattamento illecito (…) la diffusione dei dati personali effettuata mediante l’affissione di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominiali accessibili al pubblico, potendo tali informazioni venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti, nell’intervallo di tempo in cui l’avviso risulta visibile”.
La riflessione scaturisce quando la suprema Corte, al punto due della stessa sentenza, riconosce il diritto, in capo a ciascun condomino, di conoscere la situazione debitoria degli altri partecipanti al condominio sia in sede di consuntivo  sia in qualsiasi altro momento, previa richiesta all’amministratore, ma esclude che i dati economici possono essere divulgati a fornitori o ad altri terzi discordando, di conseguenza, la pronuncia delle Sezioni Unite sulla insussistenza della solidarietà passiva dei condomini nelle obbligazioni assunte dall’amministratore, viceversa il divieto di comunicare i dati dei morosi ai fornitori può essere superato dal diritto di quest’ultimi a conoscere i nominativi per poter agire esecutivamente nei confronti degli stessi.
Traducendo, se io fornitore avanzo compensi dal condominio posso agire nei confronti dei singoli proprietari morosi ma non posso venire a conoscenza dei rispettivi dati in quanto la normativa sulla privacy impone il divieto di divulgazione degli stessi, pena l’azione di responsabilità contro l’autore della trasgressione.
Meditate gente, meditate.