“Raccontare la scappatella costa”
Attenzione a raccontare a destra e a manca le vostre avventure extraconiugali perché rischiate l’addebito automatico della separazione. E’ quanto ha stabilito con una recente sentenza del 14 ottobre 2010 la Corte di Cassazione. Il caso trae origine da una coppia in cui lui aveva intrapreso una relazione extraconiugale che aveva reso nota fra gli amici comuni e che gli era costata l’addebito nel procedimento di separazione intentatogli dalla moglie. Lui fa appello sostenendo che il fallimento del suo matrimonio era già in corso al momento della “scappatella”. Ma i giudici della Cassazione, con verdetto ora definitivo, confermano invece che è stata proprio la violazione dei doveri coniugali (il tradimento) a causare la rottura del rapporto matrimoniale e che, ancor peggio, la diffusione della relazione presso amici comuni della coppia aveva senz’altro contribuito ad aggravare la posizione del marito.
“Le spese per l’investigatore non sono rimborsabili”
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione la quale (confermando già una propria risalente de-cisione del 1975, n. 683) ha sancito che il ricorso da parte di un coniuge alle prestazioni di un investigatore privato in modo tale da acquisire la prova del tradimento non sono rim-borsabili nei confronti del coniuge fedifrago perché non sono direttamente ricollegabili al fatto della relazione extraconiugale. Cosicchè il materiale acquisito per il tramite di un in-vestigatore potrà sì da un lato pesare come un macigno sulla decisione di addebito della separazione ma, dall’altro, le relative spese non potranno essere recuperate.
Un caro saluto a tutti i lettori.