ALIMENTAZIONE PER I PIU’ GIOVANI

Il Biologo NutrizionistaCAPRIOLOA cura della Dottoressa Carolina Capriolo
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ALIMENTAZIONE PER I PIU’ GIOVANI“Pensiamo al futuro”

E’ fondamentale educare i nostri piccoli ad una sana alimentazione!

Il primo concetto è che una sana e corretta alimentazione non deve per forza essere triste, ripetitiva e poco soddisfacente! Spesso, sbagliando, si pensa che il fare attenzione ad alcuni aspetti del mangiare sia sinonimo di restrizione, mentre bastano solo piccoli accorgimenti per fare la cosa giusta:

• Cercare di seguire un’alimentazione priva di zuccheri (soprattutto quelli raffinati, come lo zucchero bianco) e di prodotti con farina bianca, aiuta lo stomaco e l’intestino ad assimilare le sostanze giuste, quelle essenziali per la crescita.

• Per i bambini, ed i giovani in generale, non bisogna trascurare il ruolo delle proteine. Questi macronutrienti sono costituiti dagli aminoacidi, elementi fondamentali per la ricostruzione dei tessuti, per la produzione di energia e per creare un solido sistema di difesa. I cibi più ricchi di proteine sono la carne, le uova ed il pesce, non devono quindi mai mancare nella dieta dei nostri figli!

• Quante volte da giovani, andando di fretta, abbiamo saltato la colazione? Oppure quando non avevamo fame?

E’ pur vero che per i ragazzi è importante avere l’energia per affrontare la scuola al meglio, con buona concentrazione: ciò è possibile con una sostanziosa colazione o con uno spuntino nella mattinata. A tal fine una colazione a base esclusivamente di zuccheri e carboidrati (come ad esempio potrebbe essere latte e biscotti, o fette biscottate e marmellata) è una fonte “effimera” di energie, quindi non basta. Si potrebbe alternare con dello yogurt bianco, aggiungendoci un po’ di frutta fresca e secca e perché no, in alternativa, fare una bella colazione salata, ad esempio con le uova. Da prediligere i fiocchi di cereali integrali, più nutrienti e ricchi di fibra.

• Non dimentichiamo l’importanza delle verdure, un argomento di solito molto delicato nell’alimentazione infantile. Non è un segreto infatti che le verdure facciano bene, il dilemma di solito è farle apprezzare ai giovani. Un consiglio, soprattutto per i più piccoli, è quello di “camuffare” le verdure, mescolandole con altri cibi.

• Cerchiamo di non far mangiare ai nostri ragazzi le merendine già confezionate, che se pur comode, sono piene di zuccheri, conservanti, eccipienti e tanto altro che non fa bene al nostro organismo.

I dolci sani e prelibati esistono e sono preparabili con facilità; ad esempio, una crostata, con farina di farro o kamut o mandorle, senza zucchero ma dolcificata con stevia o un polialcole (xilitolo, maltitolo, l’eritritolo).

Insegnare ai nostri ragazzi quanto sia importante avere un buon rapporto col cibo e capire cosa ci fa bene e cosa meno, non solo è utile per stare bene nel presente, ma lo è soprattutto per assicurar loro un futuro di qualità!

RIAPERTURA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Il Commercialista
A cura del Dr. Stefano Baraldo info@studiobaraldo.it
Tel: 049 8774780 – 8774772 Fax: +39 49 8219962

RIAPERTURA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI PER TRIBUTI E CONTRIBUTI

“Definizione agevolata anche per i ruoli 2017 e possibilità di riammissione per i contribuenti non in regola con le rate”

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che introduce la rottamazione bis (nuova rottamazione) delle cartelle esattoriali.

BARALDO

La nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali prevede:

- la possibilità per i contribuenti che non hanno completato gli adempimenti della precedente rottamazione, di mettersi in regola e accedere alle agevolazioni previste per il pagamento del debito tributario o contributivo affidato all’agente della riscossione (si versano gli importi del tributo e gli interessi legali senza sanzioni ed interessi di mora).

La riammissione alla rottamazione consente al debitore di effettuare entro il 30 novembre 2017 il pagamento delle rate della definizione agevolata dei carichi scadute a luglio e a settembre 2017. In questo modo i contribuenti che per errori, disguidi o mancanza di liquidità non avevano potuto effettuare i versamenti vengono riammessi alla ‘rottamazione’ senza ulteriore addebito.

- la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi viene data anche ai debitori che in precedenza si erano visti respingere le istanze perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31/12/2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016.

Tale facoltà potrà essere esercitata presentando istanza all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017. I contribuenti interessati dovranno, inoltre, versare entro il 31 maggio 2018 le rate non corrisposte dei piani di dilazione. In caso di mancato versamento l’istanza è improcedibile.

- l’introduzione della rottamazione “bis” delle cartelle che abbraccerà i ruoli del 2017.

Con le nuove disposizioni si amplia il raggio d’azione della definizione agevolata che potrà essere applicata anche ai carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017 (la precedente ‘rottamazione’, introdotta con il D.L. 193/2016, comprendeva i carichi fino al 31 dicembre 2016).

Per aderire il contribuente dovrà presentare domanda entro il 15 maggio 2018 e il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di pari importo nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

 

Giardino di luna

Giardino di luna cani&gatti

A cura di Aldo Francisci, Valentina Pasotto e Rosanna Gottardo

In collaborazione con l’associazione «Rifugio giardino di luna» sezione di Abano Terme

ADOZIONI C

CANI 131

ANI: Rosanna Gottardo info 333 9674963      

 

LA RUBRICA DELL’AAVVOCATO

La rubrica dell’avvocato a cura dell’ Avv. Claudio Calvello Patrocinante in Cassazione

CALVELLO

Affido esclusivo alla madre se il figlio dichiara di non voler stare con il padre. 

No quindi alla bigenitorialità per una tredicenne che non ha mai frequentato assiduamente il padre. Le dichiarazioni dei minori nell’ambito del giudizio di separazione o divorzio acquistano un peso sempre maggiore. Dev’essere infatti affidata esclusivamente alla madre la ragazzina (tredicenne), che dichiara di non aver mai frequentato il padre con assiduità, di non conoscerlo bene e quindi di non volerci stare. A questa severa conclusione, senz’altro destinata a far discutere, è giunta la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 18734 del 27 luglio 2017, che ha respinto il ricorso di un uomo che si opponeva all’affidamento esclusivo della figlia adolescente alla madre. Sul punto gli Ermellini hanno infatti motivato — sopr

attutto alla stregua delle dichiarazioni della minore e, in via residuale, sulla base della assenza di rapporti padre-figlia — che l’affido condiviso potesse arrecare pregiudizio all’interesse della minore stessa, tenuto conto anche della sua età e capacità di discernimento. Tali due elementi sono stati ritenuti assorbenti rispetto alle capacità genitoriali del ricorrente, peraltro non messe in dubbio dal regime dell’affidamento disposto, in quanto non limitativo della titolarità della responsabilità genitoriale. Quindi: affido condiviso si, MA convivenza con un solo genitore.

Padre diminuisce la “paghetta” e la figlia maggiorenne (di ben 26 anni) vince la causa: riconosciuta la “inerzia nella maturazione”.

Argomenta in proposito la Corte d’appello di Trieste: “pur a fronte di un non efficace impegno di (…) nello studio e nel lavoro, dato certo e sicuro che non le rende certo onore e che ella dovrà impegnarsi a superare, è anche vero che nell’attuale momento economico … si deve riconoscere, in generale, la possibilità di una certa inerzia nella maturazione che porta all’indipendenza dei giovani ragazzi, ciò che certo deve riconoscersi anche in questo caso, attesa l’età (ventisei anni) della ragazza”. Ed ancora: “pur convinta delle buone ragioni del padre nella vicenda che ci occupa, la Corte rileva che i criteri adottati in giurisprudenza si sono man mano ‘elasticizzati’ nell’indicazione del limite di età adottato come discrimine per ritenere, in ogni caso ed a prescindere da ogni valutazione, superata la fase di ‘tutela’ del figlio, tanto che la giurisprudenza di merito milanese ha fissato in 34 anni detto limite”. Morale della favola caro genitore: paga, paga e paga!!! È una decisione questa che lascia a dir poco perplessi. Invece di prendere in considerazione solo l’età del figlio che pretende ancora il mantenimento, andrebbe piuttosto accertato caso per caso se possa rinvenirsi o meno un’inerzia colpevole del figlio maggiorenne tale da tradursi in “forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani” (Cass., n. 12477/2004; Cass., n. 4108/1993). Con queste sentenza, in sostanza, si dà sempre più man forte ai fannulloni e si giustifica una sorta di inerzia dei giovani nell’emancipazione economica.

La diffusione di foto osè è condotta idonea a creare “nocumento” alla vita sessuale della coppia

In tema di reati a tutela della privacy, in relazione al reato previsto dall’art. 167, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003 (trattamento illecito di dati personali) il “nocumento” cui si riferisce la fattispecie penale incriminatrice, indipendentemente dalla sua qualificazione in termini di condizione obiettiva di punibilità ovvero di elemento costitutivo del reato, deve essere inteso come un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale o non patrimoniale, subìto dalla persona alla quale si riferiscono i dati o le informazioni protetti. (Cassazione penale, sezione III, sentenza 14 giugno 2017, n. 29549)

BENEFICI PRIMA CASA

Il notaio risponde A cura di Aldo Francisci

“Quesiti di informazione legislativa con risposte ed analisi del notaio  Salvatore Di Lauro di Abano Terme ”DI LAURO

Notaio, cosa succede se l’acquirente di una “prima casa” non riesce a spostare la residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato? Ho sentito parlare di casi di “forza maggiore”…

Uno dei requisiti richiesti dalla legge per conseguire, al momento dell’acquisto di casa, i cosiddetti benefici fiscali prima casa, consiste nell’avere, al momento del rogito o al massimo nei successivi 18 mesi, la residenza nel Comune dove è ubicato l’immobile. Ove l’acquirente non riuscisse ad acquisire la residenza nei termini, egli decadrebbe dal beneficio fiscale con la conseguenza del recupero dell’imposta ordinaria (in caso di imposta di registro, la differenza tra il 2% e 9%) e l’applicazione della sanzione pari al 30% della differenza tra l’imposta ordinaria e l’imposta agevolata. Si è dunque, posto spesso il tema dei casi di forza maggiore che possono impedire il trasferimento della residenza. L’Agenzia delle Entrate si è dimostrata disponibile a valutare la ricorrenza della forza maggiore in presenza di un certo evento, purchè l’evento abbia determinate caratteristiche: sia successivo al contratto, sia indipendente dal comportamento dell’acquirente, sia imprevedibile, inevitabile ed irrisolvibile per l’acquirente. Cosa succede, ad esempio, se si acquista un immobile locato e il conduttore non libera l’immobile nei 18 mesi seguenti? Ebbene, per la prima volta, la Cassazione, con l’ordinanza n. 7764/2014, chiarisce che il mancato rilascio dell’immobile da parte del conduttore non costituisce circostanza inevitabile ed imprevedibile tale da ostacolare il mutamento di residenza! Sembrerebbe, dunque, secondo la Cassazione, che il mancato rilascio dell’immobile da parte del conduttore non assurge a causa di forza maggiore, con tutte le conseguenze economiche del caso. Stesso dicasi per i seguenti casi:  acquisto di un immobile in corso di costruzione da parte del contribuente rimasto senza denaro per completare i lavori, separazione personale dei coniugi, pendenza di procedura di sanatoria per abusi edilizi. Tuttavia l’acquirente che si sia impegnato a trasferire la propria residenza nei 18 mesi e si trovi nell’impossibilità di rispettare l’impegno assunto, anche per motivi personali, può revocare la dichiarazione d’intenti fatta in atto purchè prima della scadenza dei 18 mesi presenti all’ufficio dove è stato registrato l’atto (per Abano Terme: ufficio AE di Padova 2) apposita istanza con la quale chiede la riliquidazione dell’imposta. In questo modo l’ufficio chiederà solo la differenza tra l’aliquota agevolata e l’aliquota ordinaria (oltre ad interessi legali di modesta entità) e non chiederà la sanzione suddetta del 30%. Sono, invece, stati considerati casi di forza maggiore i seguenti accadimenti: grave stato di salute dell’acquirente o del figlio, infiltrazioni d’acqua o vizi di costruzione scoperti dopo l’acquisto, impedimento derivante dal luogo di svolgimento del proprio lavoro da parte dell’acquirente, ritardo del Comune nel rilascio del certificato di residenza.

SOVRAINDEBITAMENTO L. 3/12: COME USCIRNE

BaraldoIl Commercialista
A cura del Dr. Stefano Baraldo info@studiobaraldo.it
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SOVRAINDEBITAMENTO L. 3/12: COME USCIRNE

La recente crisi economica globale ha avuto conseguenze drammatiche anche nel nostro paese dove, purtroppo, si sono verificati molti (troppi) suicidi conseguenti a situazioni di eccessivo indebitamento da parte di chi avendo perso il proprio lavoro, oppure vedendo la propria azienda andare in malora, semplicemente non è stato più in grado di far fronte all’imponente mole di debiti accumulata.

Una volta perso il proprio lavoro, potrebbe non essere più possibile pagare il mutuo alla propria banca, la quale provvederà a richiedere la restituzione immediata dell’intero importo concesso col mutuo, ma ovviamente chi non può più pagare regolarmente la rata mensile del proprio mutuo, di certo non potrà neppure restituire subito l’intera somma.

Potrebbe accadere anche che un piccolo imprenditore in crisi, volendo continuare a saldare regolarmente i dipendenti della propria azienda, in attesa di tempi migliori scelga nel frattempo di non pagare alcuni tributi per salvare, perlomeno, le famiglie dei propri dipendenti.

Sennonché, anche alla luce delle consistenti sanzioni imposte dagli enti di riscossione dei tributi, sommate agli interessi elevati e all’aggio (ovvero al compenso dell’ente di riscossione medesimo), l’esposizione debitoria dell’azienda già in grave difficoltà potrebbe divenire quasi incontrollabile.

In definitiva, talvolta può essere tristemente facile trovarsi in una spirale di debiti da cui può sembrare davvero impossibile uscirne se non con soluzioni estreme quali il suicidio o l’accesso a prestiti usurari.

Per far fronte a situazioni di vita reale come quelle sopra illustrate, è stata varata la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (c.d. Legge sul “sovra-indebitamento” o “salva suicidi”), nonché la successiva Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, le quali hanno segnato una importante tappa nel percorso di modernizzazione dell’ordinamento del diritto concorsuale che, in precedenza, non prevedeva invece nessuna regolamentazione della cosiddetta insolvenza civile.

Il sovraindebitamento è stato introdotto dalla legge n. 3/2012  come nuova procedura che consente al debitore persona fisica o altro soggetto escluso dalla legge fallimentare, di trovare un accordo con il creditore davanti al Giudice.

L’intento della legge è quello di consentire a taluni soggetti non fallibili in gravi difficoltà economiche (come professionisti, pensionati, piccoli imprenditori o piccole società artigiane) di avviare una procedura presso il Tribunale competente (quello di residenza del debitore) volta a conseguire la liberazione integrale dai propri debiti (anche con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione/ex-Equitalia), mediante un pagamento rateale concordato nonché con un forte stralcio dell’esposizione debitoria complessiva.

L’introduzione della legge sul sovraindebitamento, consente quindi di accedere ad una procedura per facilitare il risanamento dei debiti, rivolgendosi all’organismo di composizione della crisi o ad un professionista abilitato che può essere un commercialista, un avvocato o un notaio, per presentare un piano di rientro per i debiti contratti. Se l’accordo viene approvato dal giudice, il debitore ha la cd. “esdebitazione” che permette di ridurre il debito a quanto effettivamente il debitore è in grado di pagare in base alle sue disponibilità, e il resto del debito viene cancellato, mentre se non viene accolto, il consumatore può comunque accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.

Con la legge del sovraindebitamento, è quindi il Giudice a decidere, sulla base di un’attenta analisi dei redditi del debitore quanto è in grado di pagare, valutando anche il merito creditizio: è il caso in cui il debitore per far fronte alle sue spese utilizza strumenti finanziari come carte di credito revolving, prestiti o pagamenti a rate accordati da banche o intermediari che non hanno valutano in primis la sua effettiva capacità di restituzione del debito, ovvero, hanno accordato cifre esagerate rispetto alla sue reali possibilità.

Si vuole così evitare il ricorso a prestiti usurari e permettere inoltre al sovraindebitato di ripartire da zero, riacquistando un ruolo attivo nell’economia e senza restare schiacciato dal carico dell’indebitamento preesistente.

Se il Giudice accetta il piano del consumatore o la procedura di liquidazione, per effetto della legge sul sovraindebitamento il consumatore è esdebitato, ossia, beneficia della liberazione da tutti debiti residui a cui non riesce ad ottemperare.

Va ricordato, però, che non tutti i debiti possono rientrare nella procedura di esdebitazione; quelli esclusi sono:

• Debiti che derivano da obblighi di mantenimento e alimentari;

• Debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, Sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;

• Debiti fiscali anche se contratti prima del decreto di apertura delle procedure del sovraindebitamento, ma successivamente accertati.

 

VIET TAI CHI ALLE TERME. L’arte di vivere meglio

L’arte di vivere meglioA cura di Aldo Francisci

VIET TAI CHI ALLE TERME
Intervista a Claudia Huè Vàn,  cintura nera 3° dang

“Coltivare l’energia per elevarsi: la pratica dell’uomo forte e felice”VIET TAI CHI

 

Che cos’è il Viet Tai Chi?

Il Viet Tai Chi è una disciplina Vietnamita, che pur rientrando nelle arti marziali, non è rivolta al combattimento. Rientra nelle pratiche di qi gong in quanto le sue tecniche sono rivolte ad aumentare l’energia interna.  Si potrebbe definire “una pratica della buona salute” perché il suo scopo è quello di aumentare il benessere psicofisico.

Quali sono le origini del Viet Tai Chi?

I fondamenti del Viet Tai Chi hanno origini antiche e si rifanno al Tai Chi e alle arti marziali Vietnamite. Fu però nel 1980 che  le sequenze dei movimenti vennero codificate e furono introdotte in occidente ad opera del Gran Maestro Charles Phan Hoang .

A chi è adatta la pratica di questa disciplina?

Secondo il volere del G.M. Charles Phan Hoang questa è una disciplina “per TUTTI”, da praticare secondo le proprie capacità. Nei suoi movimenti, il Viet Tai Chi rispetta l’estetica e i principi della medicina orientale. Attraverso la respirazione e l’attivazione dell’energia vitale aiuta a ritrovare la salute, l’equilibrio, la gioia di stare bene con se stessi e di conseguenza col mondo intero ponendo le basi per “ l’uomo felice”.

Che differenze o similitudini presenta rispetto a discipline analoghe?

Il  Viet Tai Chi ha subito molteplici influenze a causa delle dominazioni che colpirono il popolo Vietnamita, ciononostante ha sempre mantenuto caratteristiche proprie. E’ una disciplina molto diversificata che alterna forme dinamiche ad altre più calme. Ci sono molteplici sequenze sia di breve durata che più lunghe. La differenza più evidente con il tai chi cinese è proprio questa.

E’ vero che fate anche uso di armi?

Si. Le armi sono uno strumento che serve ad affinare la precisione e la tecnica, e il loro uso viene inteso come un’estensione del proprio braccio e mai come strumento per offendere.  Lo studio delle armi non è però obbligatorio bensì riservato a chi vuole approfondire la disciplina in tutti i suoi aspetti. Nel corso degli anni si può studiare ventaglio, spada, sciabola e bastone lungo.

Che cosa l’ha spinta a diventare insegnante di questa disciplina?

Il Viet Tai Chi riunisce in un’unica pratica tanti miei interessi:  movimenti del corpo armonici ma anche dinamici, concentrazione e meditazione in movimento, coltivazione dell’energia vitale. In breve tempo per me era diventata una passione travolgente. In seguito  il privilegio di poterla tramettere agli altri creando nuovo benessere è stata un’idea fissa, fino a quando con mio marito abbiamo fondato La Fenice asd al servizio del bacino termale.

Come mai questo nome: Huè Vàn?

E’ stato il mio Maestro a scegliere questo nome per me: Huè è il nome di una grande Maestra vietnamita e unito alla parola Vàn prende il significato di “nuvola di giglio”.

Che consigli vuole dare a chi vuole avvicinarsi a questa pratica?

Di tanto in tanto facciamo delle dimostrazioni in Abano o Montegrotto dove il pubblico si può fare un’idea della ricchezza di sequenze di questa disciplina, ma solo provando di persona l’effetto che questi movimenti producono sul nostro corpo si può capire cos’è il Viet Tai Chi.

Quando e dove tenete i vostri corsi?

Teniamo lezioni ogni sera, ad esclusione del weekend, e dallo scorso anno anche al  pomeriggio. L’allenamento ideale è di 2 volte a settimana  a scelta tra tutte le lezioni disponibili: il praticante può quindi scegliere di volta in volta quando fare la sua lezione in base ai propri  impegni. I corsi si svolgono sia ad Abano che a Montegrotto e nella bella stagione le lezioni si spostano nei parchi urbani per beneficiare dell’aria ossigenata e del verde ….e chiunque può unirsi a noi.

Come si svolge una lezione di Viet Tai Chi?

La prima parte della lezione è occupata dal riscaldamento con esercizi a corpo libero che rappresentano di per se’ già una ginnastica completa, poi si prosegue con lo studio delle forme che vengono spiegate movimento per movimento . Le sequenze hanno difficoltà diverse a seconda del livello raggiunto. L’ultima parte della lezione è dedicata allo studio delle armi, per coloro che sono interessati. Periodicamente, per chi lo desidera, si tengono anche lezioni dedicate alla teoria.

E’ vero che ci sono esami da sostenere?

Dal momento che questa disciplina è pensata per il mantenimento della salute, deve essere fruibile da TUTTI. Pertanto anche in caso di esami è il praticante che sceglie se è interessato a sostenerli, sia che la scelta avvenga per pura soddisfazione personale, sia che sia finalizzata a diventare  insegnante. Chi non è interessato al percorso accademico può comunque proseguire con la sua crescita e con l’apprendimento delle nuove sequenze, come anche scegliere a che livello fermarsi.

Il bello del Viet Tai Chi è anche la libertà di scelta, è una disciplina che si può fare ovunque, anche indossando con una semplice tuta, e possibilmente a piedi nudi, perché quello che serve è dentro di te: voglia di fare e concentrazione.

Asd La Fenice
www.lafenice-vtc.it
iris.minichiello@gmail.com
tel. 340 4613007