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Lettere dei cittadini
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24-7-2010


POCA TRASPARENZA IN COMUNE AD ABANO



 



Al Vice Prefetto dott.ssa Marcella CONVERSANO
Commissario Straordinario del Comune di Abano Terme

 
 
Oggetto: accesso agli atti.
 
Riferimenti:
    •    Mia lettera datata 20 aprile 2010.
    •    Lettera Prot. N.14164 datata 4 maggio 2010.
    •    Raccomandata A/R Prot. N. 14670 datata 10 maggio 2010.
    •    Ricorso al Difensore Civico della Provincia di Padova datato 24 maggio 2010.
    •    Lettera del Difensore Civico Prot. N. GP/CC 99688 datata 21 giugno 2010.
    •    Lettera Prot. N. 22459 datata 15.07.2010.
 
Nella sua veste di massimo esponente dell’Amministrazione Comunale di Abano Terme Lei dovrebbe farsi promotrice dei principi di legalità, trasparenza, partecipazione e tutela, quali caratteristiche imprescindibili del precetto di buon andamento dell’azione amministrativa.
Ogni immotivata compressione dei diritti del cittadino, se non pienamente giustificata dal soddisfacimento di prioritarie esigenze di salvaguardia di valori costituzionalmente protetti, appaiono risolversi in mascherate manovre di occultamento di atti che la legge prevede debbano essere disponibili per la visione da parte di qualsiasi cittadino.
Secondo una consolidata giurisprudenza, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, esercitabile da chiunque possieda un qualificato interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ha in primo luogo una finalità strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante in quanto consentendo la conoscenza degli atti sulla cui base l’amministrazione ha formato la propria volontà ed ha assunto la conseguente determinazione, favorisce sia una più approfondita valutazione sull’opportunità di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni, sia la possibilità di censurare l’attività amministrativa per profili non direttamente percepibili dal provvedimento finale. Ed è costante insegnamento che la legittimazione all’accesso vada riconosciuta a chiunque possa dimostrare che il procedimento, o gli atti entro procedimentali, abbiano spiegato, o siano idonei a spiegare, effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomo atteggiarsi del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita autonomo rispetto alla situazione legittimante l’impugnativa.
Orbene, alla luce di quanto sopra esposto e nella prospettiva dettata dalla legge 15/2009 e dal decreto legislativo 150/2009 della massima trasparenza amministrativa, essendo stato io l’autore di segnalazioni all’autorità giudiziaria, per alcune delle quali ho avuto nozione dell’archiviazione dei relativi procedimenti penali, insisto nel chiedere di conoscere se è stata presentata, da parte degli amministratori citati, una pratica di rifusione delle spese legali e l’esito eventualmente proposto nel merito da parte di codesta Amministrazione Comunale, anche se il relativo rischio è coperto da una polizza assicurativa.
Nella fattispecie per i seguenti amministratori (elenco omesso), si è consolidata l’archiviazione del procedimento penale.
Archiviazione non significa assoluzione! La rifusione delle spese legali non è giustificabile secondo la corrente giurisprudenza (L’archiviazione non determina un accertamento negativo di responsabilità e non è quindi idonea ad escludere un conflitto di interesse tra il presunto responsabile e l’ente danneggiato (Corte dei Conti, Sez. giur., Umbria, 24 ottobre – 5 dicembre 2001, n. 523/E 1/01/).
Il solo fatto di essere stato assolto dal reato in cui si sia trovato implicato un amministratore per l’attività svolta, può non essere sufficiente per ottenere dall’ente il rimborso, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 1 giugno 1979, n. 191, delle spese sostenute per l’assistenza processuale (Cass. Civ., Sez. I, 3 gennaio 2001, n. 54).
E l’art. 20 della polizza assicurativa (sia dell’AXA sia del Filo Diretto), sottoscritta dall’Amministrazione comunale, vieta la rifusione della spese quando entrambe le parti in causa siano coperte dalla medesima polizza. Come nel caso in questione!
L’affermazione che è stato soddisfatto l’obbligo della pubblicazione on line delle “determine” appare puerile poiché si tratta del vecchio dettato normativo che prevedeva l’esposizione in bacheca per quindici giorni di tali atti. Secondo la legge 15/2009 e il decreto legislativo 150/2009 il Comune dovrebbe mettere a disposizione del cittadino, senza limiti di tempo, l’intero archivio delle delibere e delle determinazioni pubblicate in funzione della propria attività amministrativa. Sfido chiunque, compresa la sua persona, a mantenere memoria di tutti gli atti pubblicati. Di che cosa si ha paura?
Per quanto concerne la documentazione fornitami dal Dirigente del Settore tecnico essa è incompleta rispetto alle richieste formulate dal Vice Procuratore della Corte dei Conti Dott. Alberto Minganelli
Secondo Von Clausewitz sottovalutare l’avversario potrebbe essere nefasto. Prima o poi si arriva al “redde rationem”!
Per chiarire meglio la situazione Le chiedo di fissarmi un appuntamento per un colloquio
Nell’attesa di Sue nuove, Le porgo distinti saluti.
Alfonso Carrieri

     
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