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6 settembre 2010











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21-7-2010

ROVINA DEGLI EDIFICI
“Oltre il proprietario, chi è responsabile?”


Vita di condominio
a cura Enrico Gardini
www.amministrazionigardini.com   amm.gardini@alice.it   049 8611299
 



Negli edifici condominiali, qualora vi sia pericolo di rovina delle parti comuni, l’amministratore ha il compito di provvedere a rimuovere lo stesso con urgenza e tempestività. E’ altresi vero, che in mancanza di disponibilità di cassa, lo stesso obbligo cade su i singoli condomini.
L’art. 677 c.p. specifica proprio che l’obbligo della rimozione del pericolo incombe oltre al proprietario anche a colui che è tenuto alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio – l’amministratore – il quale dovrà adottare l’iter di riferirne tempestivamente all’assemblea. Anche recente giurisprudenza, al riguardo, precisa che sussiste responsabilità di carattere penale (arresto fino a sei mesi n.d.r.) a carico dell’amministratore negligente verso la manutenzione dell’immobile.
Nello specifico la Corte di Cassazione condannava un amministratore condominiale che non osservava l’ordinanza del sindaco del paese che obbligava ad eseguire dei lavori urgenti sullo stabile in imminente pericolo di crollo su via pubblica, e questo nonostante l’inerzia dei condomini.
La difesa dell’imputato sosteneva che nello stesso verbale di assemblea si rilevava che, pur recando all’ordine del giorno la questione,  l’assemblea non aveva adottato nessuna delibera in merito. La Suprema Corte aveva ribadito che l’amministratore era il legittimo destinatario dell’ordinanza del sindaco a eseguire i lavori di urgenza, poiché l’art. 677 c.p. obbliga lo stesso a rimuovere il pericolo derivante dalla minacciante rovina di parti comuni della costruzione, pur potendo incombere in via autonoma ai singoli condomini.
Quindi, secondo la legge, il rappresentante legale del condominio è titolare del potere/dovere di ordinare lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza, ossia ad eliminare le situazioni potenzialmente pericolose, con l’obbligo di riferirne però prima all’assemblea come previsto all’art. 1135 c.c..
Alla luce di questa giurisprudenza, l’amministratore può essere chiamato a rispondere della propria gestione sia in sede civile che in sede penale, e in quest’ultimo caso anche con pena detentiva se dalla rovina dell’immobile derivi pericolo per le persone.
     
28-8-2010


«Incarichi esterni, uno sperpero»





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TRA MOGLIE  E  MARITO...

Non avendo molto spazio a disposizione, arriviamo al dunque senza tanti giri di parole. Avete presente la classica famigliola? Lui, lei e un paio di pargoletti, situazione economica nella norma. Un &l...
     
24-6-2010

RIMBORSO DELL’IVA SULLA TASSA DEI RIFIUTI UNA VERGOGNA !!!

Da circa due anni centinaia di utenti inoltrano, usando i moduli da noi forniti, richiesta di rimborso dell’IVA, pagata e non dovuta negli ultimi 6 anni.
La prima richiesta si basava ...

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