NOTAIO DI LAURO 1

IL TESTAMENTO BIOLOGICO

Il notaio rispondeDI LAUROA cura di Aldo Francisci

IL TESTAMENTO  BIOLOGICO

Notaio, mi parli del cosiddetto “testamento biologico”:

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 22 dicembre 2017 n. 219, che introduce anche in Italia il cosiddetto “Testamento Biologico” o “Bio Testamento”, ora conosciuto come “Disposizioni anticipate di trattamento” (DAT). In particolare, dando importanza alla volontà del paziente, è previsto che nessun trattamento medico sanitario possa essere iniziato o proseguito senza il consenso scritto del paz

iente. Inoltre, l’art. 4 della legge citata introduce una novità epocale nel nostro paese: per la prima volta si prevede che la persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulla propria situazione clinica e sulle conseguenze delle proprie scelte, possa esprimere le proprie volontà in ordine ai trattamenti medico sanitari che desidera, o meno, eventualmente ricevere in futuro. Questo testamento biologico, ora chiamato “Disposizioni anticipate di trattamento”, deve essere redatto per scrittura privata autenticata o per atto pubblico presso un Notaio. Data la delicatezza degli interessi in gioco, riferibili alla salute e alla vita della persona, la legge prevede la forma notarile per assicurare la certezza e l’immutabilità ad opera di terzi delle scelte operate dall’individuo circa le cure che vorrà o non vorrà ricevere. Come si diceva, attraverso le DAT affidate al Notaio il paziente può esprimere la propria volontà di essere sottoposto a tutte le misure disponibili necessarie al mantenimento in vita, oppure può altresì negare il consenso ad accertamenti diagnostici, terapie sanitarie, interventi chirurgici rifiutando persino l’idratazione e la nutrizione artificiale. Quindi chi versa in condizioni critiche di salute, per esempio a causa di un incidente o di una grave malattia può, attraverso un atto redatto da un notaio, decidere già adesso di rifiutare future cure mediche, facendo sì che la malattia segua il suo naturale decorso. Pertanto, la legge ora ammetta che il paziente, una volta assunte adeguate informazioni da un medico sulla probabile evoluzione clinica della propria situazione medi

ca, decida consapevolmente di lasciarsi morire. Va però precisato che non è però possibile richiedere interventi di eutanasia. Ad ogni modo, la legge fa espressamente salvo il diritto di ripensamento, infatti successivamente il paziente, sempre con un atto notarile, potrà modificare o revocare le proprie dichiarazioni anticipate di trattamento. Inoltre, chi non se la sentisse di esprimere già una scelta, può incaricare una persona di sua fiducia affinché questa prenda le decisioni terapeutiche al suo posto per il caso in cui non sia più in grado di esprimersi. L’art. 4, comma 4 della legge 219/2017 dispone che anche la nomina del fiduciario, per ragioni di certezza, debba essere contenuta nell’atto notarile, in questo modo si sarà sicuri che le decisioni del paziente non vengano disattese.

Concludendo, a prescindere dalle proprie convinzioni etico religiose, non si può che applaudire questa novità legislativa; infatti, il legislatore ha finalmente, e per la prima volta, offerto ai cittadini la possibilità di formulare delle scelte in ordine ai trattamenti sanitari da somministrare, o meno, nel caso in cui l’individuo non sia più in condizione di intendere e volere, dando un ruolo di grande responsabilità ai medici e ai notai e attribuendo finalmente la giusta importanza alle decisioni di ciascun paziente circa la propria vita e salute.