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La rubrica dell’avvocato

La rubrica dell’avvocatoa cura dell’ Avv. Claudio Calvello
(Patrocinante in Cassazione – DPO e membro di Federprivacy)

DIRITTO ALL’OBLIO: ma vi è o no un diritto ad essere dimenticati?CALVELLO

La reputazione è forse il bene più prezioso che abbiamo. Qualcuno qui obietterebbe: “E no avvocato, guardi che il bene più prezioso è la salute!”. Vero, verissimo, sol che a chi per qualche motivo viene macchiata la reputazione, succede poi che perda pure la salute. Ed invero, qualcuno, nel corso della propria vita, può avere commesso qualche errore per il quale magari ha anche già saldato il conto con la Giustizia (risarcendo economicamente la controparte e/o con il carcere). Ma, ai giorni nostri, c’è sempre questo maledetto ma: INTERNET NON DIMENTICA! Il web non dimentica mai! E se per qualche ragione sei “disgraziatamente” finito sul web per fatti non proprio positivi, beh, questi fatti poi possono continuare a perseguitarti per tutta la vita. E questo è profondamente ingiusto. Oggi però abbiamo uno strumento in più: la Cassazione a sezioni unite (Sentenza n. 19681/19) ha infatti tracciato una linea oltrepassata la quale non ritiene più lecito che si possano rievocare fatti personali del passato. Per lo stesso motivo, si ha diritto a che determinate notizie che non rivestono più un interesse pubblico concreto ed attuale – ma che per taluni continuano ad essere fonte di gravi disagi e pregiudizi – vengano definitivamente rimosse dal web. Come? Intervenendo, anche legalmente, su motori di ricerca, siti, social network, testate giornalistiche, blog, etc…

 

ABUSO EDILIZIO? Attenzione all’occhio di Google Earth !!!

Google Earth è un software in grado di rilevare le immagini della terra ottenute tramite il telerilevamento terrestre, fotografie aeree e dati topografici memorizzati sulla piattaforma GIS (Geografic Information System). Ebbene, la Corte di Cassazione ha affermato che le immagini di Google Earth (si, proprio quelle che in qualsiasi telefonino possiamo vedere), possono essere utilizzate come prova per la realizzazione di manufatti ovvero per provare la presenza di un abuso edilizio. Il caso prendeva le mosse da un ricorso in Cassazione presentato da un proprietario il quale era stato condannato sia in primo che secondo grado per avere realizzato una piscina in muratura senza permesso. In particolare, questi si doleva del fatto che il Pubblico Ministero non avesse svolto alcun accertamento in loco avendo rilevato l’abuso semplicemente da quanto risultava dai fotogrammi di Google Earth deducendo, per l’effetto, l’invalidità della prova così come acquisita. Finale amaro, tuttavia, per questo proprietario giacchè con la sentenza n. 37611 del 20.102020 della sezione penale della Suprema Corte, veniva respinto il ricorso e confermata la validità della prova documentale acquisita tramite questa applicazione.