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La rubrica dell’avvocato

La rubrica dell’avvocatoa cura dell’ Avv. Claudio Calvello
(Patrocinante in Cassazione – DPO e membro di Federprivacy)

CONDOMINIO: il condomino moroso deve essere preavvisato con una diffida?CALVELLO 153

Per il recupero dei crediti condominiali, il Codice Civile prevede l’emissione di un decreto ingiuntivo in forma provvisoriamente esecutiva sul presupposto che il procedimento di formazione della delibera assembleare è assistito dalla presunzione di legalità dell’approvazione delle spese e della loro ripartizione. Sotto altro profilo, la concessione ex lege della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo per oneri condominiali, assolve alla funzione di assicurare un sollecito recupero delle somme necessarie alla gestione condominiale che non tollera dilazioni. Ciò precisato, recentemente il Tribunale ha applicato l’orientamento maggioritario secondo cui l’amministratore condominiale che agisce in giudizio per il recupero dei crediti condominiali, non è obbligato a inoltrare al moroso la previa diffida e messa in mora. Nel caso di specie, il condomino moroso si era opposto al decreto ingiuntivo lamentando di non avere ricevuto alcuna richiesta stragiudiziale dall’amministratore o da un legale. Il Tribunale, tuttavia, rigettava l’opposizione proposta dal condominio moroso ritenendo che “Nessun previo adempimento formale è imposto all’amministratore di condominio per il recupero del credito per oneri condominiali non corrisposti in base allo stato di riparto. Egli difatti in adempimento del proprio mandato, può (anzi deve) agire per il recupero del credito anche senza una delibera”. Ne deriva che anche in assenza di una previa lettera di messa in mora nei confronti del condòmino moroso, il decreto ingiuntivo è pienamente valido e legittimo, chiarendo che il sollecito al debitore non è obbligatorio, né può essere considerata quale condizione di procedibilità del recupero del credito.

VOLO CON CAMBIO DELL’AEROPORTO DI ARRIVO: ecco quando si ha diritto al risarcimento.

Il regolamento fondamentale in materia di risarcimento e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco e di cancellazione o di ritardo dei voli è il Regolamento 261/2004/CE. Competenti a decidere sulle richieste di risarcimento sono i nostri giudici nazionali (Tribunali o Giudici di Pace) mentre la Corte di Giustizia Europea è competente a dirimere le questioni interpretative. In particolare la Corte con una sentenza emessa il 22 aprile 2021 si è pronunciata in un caso che riguardava un passeggero di un volo dirottato su un altro aeroporto della stessa città a causa delle condizioni meteo avverse che in seguito a questo accumulava un ritardo di circa un’ora, oltre ad aver dovuto raggiungere lo scalo di originaria destinazione (distante circa 24 Km) a proprie spese. Ebbene, la Corte ha precisato che le spese di trasferimento per la destinazione sono sempre a carico del vettore. Il vettore aereo infatti, per ovviare ai disagi, deve prestare assistenza la passeggero mettendogli a disposizione un servizio di trasporto alternativo per la raggiungere la destinazione prenotata, in alternativa dovrà risarcirgli il danno. La Corte ha invece affermato che solo se il ritardo supera le tre ore si considera cancellato e che solo in questo caso si ha diritto al risarcimento.