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La rubrica dell’avvocato

La rubrica dell’avvocato a cura dell’ Avv. Claudio Calvello Patrocinante in Cassazione

LA REGISTRAZIONE AUDIO / VIDEO PUO’ ESSERE UTILIZZATA COME PROVA

CALVELLOLa registrazione, video e/o sonora, tra presenti, o anche di una conversazione telefonica, effettuata da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale valida e particolarmente attendibile, perché cristallizza in via definitiva il colloquio tra presenti (e tutto l’incontro, se con video) o la telefonata. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 5421/2017. Le moderne tecniche di registrazione, alla portata di tutti, per l’uso massiccio dei telefonini smart, che hanno sempre incorporati registratori vocali e video, e l’uso di app dedicate per la registrazione di chiamate e di suoni, consentono una documentazione inconfutabile ed oggettiva del contenuto di colloqui e/o di telefonate. La ripresa video, poi, copre a 360 gradi tutto il fatto. Peraltro le registrazioni di conversazioni – e di video – tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell’autorizzazione del giudice in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione, non sottoposta ai limiti ed alle formalità delle intercettazioni. 

UNA NUOVA RELAZIONE FA CESSARE IL MANTENIMENTO

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19345/16 ha esaminato il caso di una donna, divorziata dal 2011 che dopo aver chiuso la relazione stabile nata successivamente al divorzio, pretendeva nuovamente dall’ex marito l’assegno di mantenimento ed ha statuito il seguente principio: «l’instaurazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno il presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, cosicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso» … « la formazione di una famiglia di fatto, tutelata dall’art. 2 della Costituzione come formazione stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo, è espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio del rapporto e, quindi, esclude ogni residua forma di solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale deve considerarsi definitivamente esonerato dall’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile».

LA DIPENDENZA DALL’ALCOOL GIUSTIFICA L’ADDEBITO

Il protrarsi nel tempo dell’alcolismo, accompagnato al rifiuto di cure, costituisce la causa dell’intollerabilità della convivenza per lo stress psicologico che la dipendenza dall’alcol provoca nelle persone conviventi, per la tendenza all’aggravamento dello stato di dipendenza e delle conseguenze sulla salute fisica e mentale, per il grave deterioramento delle relazioni personali, specie quelle più strette, che ne deriva. E’ quanto stabilito da una sentenza della Corte Cassazione civile (sez. V-1, sentenza 20 dicembre 2016, n. 26883) la quale ha addebitato la separazione al marito alcolizzato.