avv-calvello

La rubrica dell’avvocato

La rubrica dell’avvocato 

a cura dell’ Avv. Claudio Calvello  Patrocinante in Cassazione

MENTE SULLA PROPRIA INFERTILITÀ? NESSUN RISARCIMENTO IN CASO DI PROCREAZIONE INDESIDERATA

L’uomo sosteneva che prima del rapporto sessuale con la controparte in cui venne concepito il loro figlio, la donna gli aveva detto di essere in quel momento infertile per avere concluso proprio quel giorno il suo ciclo mestruale; ma tale informazione sarebbe stata una consapevole menzogna che avrebbe indotto l’uomo, pur non volendo egli generare, a compiere l’atto sessuale senza alcuna precauzione, per cui l’inganno della sua controparte sarebbe stato “da configurare quale vera e propria truffa”. La Cassazione (Sent., 05-05-2017, n. 10906) la pensa però diversamente: se una persona fornisce alla persona con cui intende compiere un atto sessuale completo un’informazione non corrispondente al vero in ordine al suo attuale stato di infertilità nulla ne può derivare in termini risarcitori: infatti, il partner che non intende procreare deve adottare sicure misure precauzionali, onde, non facendolo, egli stesso assume il rischio delle conseguenze dell’azione.

CALVELLO 129

L’ASSEGNO VA CORRISPOSTO DIRETTAMENTE AL FIGLIO MAGGIORENNE SOLO SE LO RICHIEDE

La Cassazione Civile n. 12391/17 ha stabilito che il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio in sede giudiziaria di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest’ultimo anziché del genitore istante, non avendo egli alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere.

L’ACCORDO TRA LE PARTI NON BASTA A “SCAVALCARE” IL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE

Eventuali accordi intervenuti tra i coniugi successivamente all’omologazione della separazione personale, che modifichino il contenuto del decreto di omologazione, non comportano l’abrogazione del provvedimento giudiziale: solo mediante il ricorso all’Autorità Giudiziaria si può validamente modificare il decreto di omologazione, la cui violazione, pertanto, continua ad integrare il reato di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice. Così stabilisce la sentenza n. 20801 del 2017 della VI Sez. Penale della Cassazione. Infatti soltanto attraverso un intervento del giudice è possibile modificare le disposizioni contenute nel provvedimento di omologazione della separazione personale dei coniugi, ovvero nell’ordinanza presidenziale emessa ai sensi dell’art. 708 c.p.c. La necessità di un intervento giudiziale è data dall’esigenza di garantire in maniera adeguata i diritti dei minori e del soggetto più debole nell’ambito della separazione: solo attraverso la supervisione dell’Autorità Giudiziaria è infatti possibile esercitare un controllo in ordine alla legittimità dell’accordo modificativo che, eventualmente, le parti abbiano raggiunto.