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SERRATURA DI CASA: attenti a cambiarla!

La rubrica dell’avvocato
a cura dell’ Avv. Claudio Calvello
(Patrocinante in Cassazione – DPO e membro di Federprivacy)

SERRATURA DI CASA: attenti a cambiarla!

I nostri clienti ce lo chiedono spesso: “Avvocato posso cambiare la serratura così non entra più quando vuole?” Tuttavia, cambiare la serratura di casa ed impedire al coniuge di rientrare nell’abitazione può costar assai caro. Tale comportamento, infatti, può configurare il reato di violenza privata. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 38910 depositata il 24 agosto 2018. Nel caso di specie un soggetto (la moglie) aveva cambiato la serratura di un immobile di proprietà esclusiva del marito e aveva impedito a quest’ultimo di rientrarne in possesso. Secondo la Corte impedire il rientro della persona offesa nella abitazione di cui è proprietario, attraverso il cambio della serratura della porta di ingresso, configura quella condotta violenta richiesta dalla norma di cui all’art 610 c.p. idonea ad esercitare pressione sulla volontà di autodeterminazione altrui.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI: i criteri individuati dalla Cassazionecalvello

Con l’ordinanza n. 25134/2018 la Corte di Cassazione torna ad affrontare la problematica connessa all’obbligo di mantenimento dei figli. L’art. 148 cod. civ., nel prescrivere che entrambi i coniugi sono tenuti ad adempiere all’obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detta un criterio automatico per la determinazione dell’ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione. In particolare, tale sistema deve tenere conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica – ivi compreso il valore intrinseco di beni immobili, siano essi direttamente abitati o diversamente utilizzati – e delle capacità di svolgere un’attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un’indagine comparativa delle condizioni dei due obbligati. Inoltre, nella determinazione dell’assegno di mantenimento deve tenersi conto del fatto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, vincola i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli. Tutto ciò premesso, nell’imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, il giudice di merito deve individuare, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre 1) alle esigenze del figlio, 2) il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e 3) le risorse economiche dei genitori, nonchè 4) i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.