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IL CONGEDO PARENTALE: LE NOVITÅ, COS’È E COME FUNZIONA

Le ACLI informano
a cura del Caf Acli di Padova
www.aclipadova.it – 049601290

IL CONGEDO PARENTALE: LE NOVITà, COS’È E COME FUNZIONAACLI 160

A partire dal 23 giugno 2022 sono entrate in vigore le nuove regole destinate ai genitori lavoratori per l’accudimento dei figli (sia biologici che adottivi), ovvero le nuove regole riguardanti la tutela della genitorialità. 

Le novità

La più importante fra queste modifiche è quella del congedo di paternità obbligatorio di dieci giorni: i padri potranno usufruirne a partire dai due mesi precedenti ai cinque mesi successivi alla nascita del figlio (o adozione). Si tratta di un nuovo diritto del padre, che non dev’essere confuso con il distinto congedo di paternità “alternativo” (che spetta solo in caso di morte o grave malattia della madre e che dura 5 mesi). Con questa importantissima nuova misura i padri italiani conquistano finalmente un fondamentale diritto per iniziare a vivere a pieno la loro genitorialità.

Con il decreto legislativo n.105/2022, dal 13 agosto hanno preso campo anche altre novità sulle norme legate alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e, nello specifico, quelle sul congedo parentale che è tendenzialmente materno. La più importante riguarda l’indennità al 30% della retribuzione. In passato, questa indennità spettava solo se la richiesta di congedo avveniva entro i sei anni del figlio/a e per un totale di sei mesi. Dal settimo anno in poi si poteva restare a casa, ma senza percepire alcuna forma di compenso. Da oggi, il congedo diventa indennizzabile fino ai 12 anni del bambino/a e per un periodo di tempo che sale da sei a nove mesi. In particolare, l’indennità rimane pari al 30% della retribuzione, ma spetta: in misura di tre mesi, intrasferibili, a ciascun genitore per un periodo totale di sei mesi; per un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro che è il focus della nuova norma.  Per i nuclei monoparentali, anche nei casi di affidamento esclusivo del figlio, il congedo parentale può durare per un massimo di undici mesi. In caso di adozione, nazionale o internazionale, del bambino, il periodo di congedo parentale viene individuato a partire dall’ingresso in famiglia e sempre entro il compimento del dodicesimo anno di vita del minore.

Anche alle lavoratrici autonome e libere professioniste è estesa la fruizione dell’indennità di maternità per periodi di astensione anticipata a causa di gravidanza a rischio. Le iscritte alla gestione separata dell’Inps avranno riconosciuta l’indennità della durata di tre mesi fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino.

Per quanto riguarda lo smart working, il decreto prevede una via preferenziale per la coppia con figli disabili, fino al compimento del dodicesimo anno di vita del minore, superando la norma che finora attribuiva alla sola madre la possibilità di accedervi per i soli tre anni successivi al congedo obbligatorio di maternità.

Come fare le domande

Per usufruire dei 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio il padre dev’essere un lavoratore dipendente e questi giorni sono fruibili dal padre lavoratore tra i due mesi precedenti e i cinque successivi al parto.

Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto. Per inoltrare la domanda è possibile avvalersi del Patronato Acli di Padova e provincia (chiamando lo 049601290) o agire in autonomia sul sito dell’Inps usando lo Spid.

Mentre la richiesta di concedo parentale va inoltrata prima dell’inizio del periodo richiesto. Se viene presentata dopo saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro. Il pagamento è invece corrisposto direttamente dall’Inps per gli operai agricoli a tempo determinato, i lavoratori stagionali a termine e i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, per gli iscritti alla Gestione Separata e per i lavoratori autonomi.

Per fare la domanda per il congedo parentale, potete rivolgervi al Patronato ACLI chiamando lo 049601290, oppure attraverso il sito dell’Inps.