PROVERBI VENETI

PROVERBI VENETI

A cura di Aldo Francisci

 

proverbi

Do fémene fa un marca’, tre fa na piassa.

Eà fémena: che eà piasa, che eà tasa e che eà staga casa.

Ghe voe sete fémene pa’ fare un testimone.

E fémene ga’ bisogno de do animai: un toro in leto e un musso che lavora.

E fémene ghe piase furbire e fasse furbire.

Trovare na fémena bea e intejente xe come magnare pastisso e pretendere decagare a strati.

E fémene xe come on falsin: batarle ogni tanto, guzarle senpre.

Chi che se marida de carnevae slonga e ganbe e scursa le bae.

El primo ano se ghe voe tanto ben che eà se magnaria, el secondo se bestema de no verla magnà.

Vèrze scaldà e mojere ritornà no xe mai bone.

Conpare de aneo, pare del primo puteo.

Se laora e se fadiga pa eà panza e pa eà figa

 

 

La rubrica dell’avvocato

La rubrica dell’avvocatoa cura dell’ Avv. Claudio Calvello
(Patrocinante in Cassazione – DPO e membro di Federprivacy)

 

È REATO (di maltrattamenti  in famiglia) SPINGERE UN FIGLIO CONTRO IL GENITORE SEPARATOCALVELLO 163

Se uno dei due genitori arriva al punto di mettere il figlio contro l’altro, ad esempio attraverso una costante opera di denigrazione, l’altro genitore può chiedere al Tribunale la modifica dei provvedimenti precedentemente assunti. Il Tribunale potrà quindi disporre un’ammonizione, il risarcimento dei danni, o anche la condanna a una sanzione amministrativa. Potrà inoltre valutare la nuova collocazione del figlio presso l’altro genitore e la revoca dell’affidamento condiviso, disponendo l’affido esclusivo. Alla revoca può conseguire anche la condanna del genitore al versamento dell’assegno di mantenimento per il minore oramai collocato presso l’altro coniuge. Altra recente pronuncia della sesta sezione penale della Cassazione ha invece confermato una condanna per maltrattamenti inflitta ad una mamma che aveva cercato di mettere suo figlio contro il padre. La donna era stata già condannata dai giudici di merito e si era rivolta alla Suprema Corte per sostenere che suoi comportamenti (che i consulenti avevano descritto come “portati a strumentalizzare i figli per scopi vendicativi nei confronti del coniuge”) non potevano configurare il reato di maltrattamenti. I giudici della Corte hanno, tuttavia, respinto il ricorso evidenziando che “i maltrattamenti erano stati realizzati mediante una pluralità e continuità di condotte vessatorie fatte di ripetute minacce, ingiurie e umiliazioni sorrette da consapevole malafede, sicuramente integranti il delitto contestato e hanno accertato gli effetti devastanti prodotti da tali condotte sulla crescita del minore”. In tutti questi casi si pone il rischio di un grave pregiudizio della relazione affettiva genitore-figlio, minandosi sia il diritto del minore alla bi-genitorialità, sia il diritto del padre o della madre di svolgere pienamente il proprio ruolo genitoriale.

 

STOP AL MANTENIMENTO DOPO I 34 ANNI

La vicenda vedeva protagonista un padre che agiva in Tribunale per chiedere la cessazione del suo obbligo di mantenimento nei confronti della figlia, ultraquarantenne, spiegando che la stessa non avesse in alcun modo provato a cercare lavoro in tutti questi anni, pur avendo l’età per farlo. Poiché sia il Tribunale, che la Corte di Appello avevano rigettato l’istanza del padre, il padre ricorreva in Cassazione, richiamando precedenti sentenze che avevano provato a individuare un limite ragionevole di età del figlio, oltre il quale il mantenimento non poteva essere più preteso. Era stata individuata infatti l’età presuntiva di 34 anni, quale soglia reputata congrua al giorno d’oggi per ritenere non più giustificato lo stato di non autosufficienza economica.  Una volta superati i 34 anni, anche se non si è indipendenti economicamente, i figli raggiungono dunque una sorta di autonomia presunta, che non giustifica più l’obbligo di versare a loro favore il mantenimento. È evidente, tuttavia, che la spettanza dell’assegno di mantenimento debba comunque essere valutata caso per caso. Ad esempio, bisogna tenere conto di eventuali impedimenti psicofisici o di oggettive difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro.

 

 

COME RISOLVERE LA PERDITA DEGLI ELEMENTI DENTARI

La Rubrica del Dentista

cura di Alice e Francesca Marcato
alice.marcato@alice.it

 

COME RISOLVERE LA PERDITA DEGLI ELEMENTI DENTARIMARCATO 163

L’edentulia, o edentulismo, è una condizione clinica caratterizzata dalla perdita parziale o totale dei denti, che ha conseguenze sia sulla salute generale, dovuta ad una non corretta alimentazione, che su quella psico-sociale.

Esistono 2 tipi di edentulia: edentulia parziale, caratterizzata dalla perdita di 1 o più denti ed edentulia totale, caratterizzata dalla mancanza di tutti i denti.

Le principali cause di edentulia sono rappresentate dalle carie che possono insorgere sia in età giovanile che in età adulta, oppure dalla malattia parodontale (detta piorrea, che rappresenta la causa più frequente) e ha una stretta correlazione con malattie sistemiche, quali il diabete e le malattie cardiovascolari.

L’edentulia può essere provocata anche da cause traumatiche, quali incidenti domestici, incidenti stradali e così via dicendo.

 

Le soluzioni

Una volta instauratasi, le soluzioni possono essere diverse in relazione ai diversi gradi dell’ edentulia.

Dopo un’attenta valutazione delle condizioni di salute locali e generali dell’individuo, tra i trattamenti più indicati a tutte le età, troviamo l’uso di impianti endossei osteointegrati che permettono la sostituzione dei singoli elementi persi, senza richiedere il coinvolgimento degli elementi dentari residui, mantenendo quindi la loro integrità.

Diversamente, ogni altra soluzione protesica richiede l’utilizzo degli elementi adiacenti per ponti, corone o protesi scheletriche con ganci rimovibili.

Negli edentuli totali, le soluzioni protesiche possono essere rappresentate dalle: semplici protesi rimovibili, con tutti i limiti legati all’instabilità delle stesse, soprattutto nei casi di grave perdita ossea, per cui anche con le paste adesive si hanno notevoli difficoltà nello stabilizzare le protesi stesse, oppure le moderne soluzioni con impianti che permettono invece di fissare le protesi con diverse soluzioni.

Tali procedure implantoprotesiche, negli ultimi anni, hanno subito una vera e propria rivoluzione nelle modalità d’approccio, tipologia dei materiali impiegati, qualità estetica e funzionale dei risultati.

 

LA TERAPIA MANUALE TOP DI GAMMA DELLA FISIOTERAPIA

L’angolo del Terapista
A cura del Dr. Giuseppe Manzo   cell. 348 7048590
www.giuseppemanzo.com   giuseppemanzo51@gmail.com

 

MANZO163

 

• Pollo alla cacciatora

Pollo alla cacciatora 
Ingredienti:  • 1 pollo • Cipolla e aglio • 1 Pancetta • Prezzemolo e sedanopollo • 2 foglie di alloro • 1 bicchiere di vino bianco. Tagliare 1 pollo in ottavini e rosolarli in un trito di cipolla, poco aglio, pancetta e olio • Come siano rosolati e la cipolla bionda, irrorare con un bicchiere di vino bianco e aggiungere un trito abbondante di prezzemolo, sedano e due foglie di alloro • Salare, pepare, irrorare con un po’ di acqua calda e portare a cottura con sughetto abbondante.

Panciera post parto: sì o no?

L’ Ostetrica delle Terme
A cura di Barbara Benevento

 

Panciera post parto: sì o no?BENEVENTO 163

Chi ha appena avuto un bambino lo sa: uno dei primi consigli che viene dato da amici e parenti è quello di indossare una panciera. In realtà, già al corso di preparazione alla nascita spiegano che dopo un parto naturale, l’utilizzo della panciera è sconsigliato, perché allunga i tempi di ripresa del corpo.

Eppure, c’è ancora una grande confusione su questo tema, ma facciamo chiarezza.

La panciera viene concepita come supporto alla parete addominale, andando a svolgere il lavoro che i muscoli addominali retti, obliqui e trasversi, fanno naturalmente: cioè contenere gli organi interni dentro all’addome.

Durante i nove mesi di gestazione i retti addominali si allungano e viene a crearsi una diastasi fisiologica, causata dall’accrescimento dell’utero.

Una volta nato il bambino, la pancia si riduce e la parete addominale, rimasta in estensione per 9 mesi può sembrare flaccida e ancora abbastanza voluminosa.

 

Questa è, però, una condizione momentanea: serve semplicemente un po’ di tempo, che si può quantificare in 3-6 mesi, per riprendere il tono muscolare che si aveva prima della gestazione.

 

Allora, perché le donne continuano ad usare la panciera?

La risposta è che lo fanno solo per una questione estetica! L’effetto della pancia “molle” non piace e quindi si decide di indossare la panciera fin dalle prime settimane dopo il parto.

Alle ragioni estetiche si aggiungono poi anche le false credenze: in passato, infatti, veniva spesso consigliato alle donne di indossare la panciera per tornare prima in forma. E molte quindi pensano che sia giusto.

 

Perchè non indossare la panciera post parto:

Quando viene indossata, la panciera va a contenere gli organi interni e a sostenere la parete addominale. In pratica, si sostituisce ai muscoli addominali lavorando al posto loro; in questo modo gli addominali non saranno mai messi in condizione di riprendere il loro ruolo di contenimento della parete addominale che durante la gravidanza avevano perso.

Un altro effetto indesiderato riguarda il pavimento pelvico: Indossare una panciera contenitiva stringe la pancia aumentando la pressione addominale e spingendo sul pavimento pelvico che, dopo il parto vaginale, è in una fase di grande debolezza. In questo caso, la panciera ha un effetto ancor più negativo e può aumentare la probabilità di incontinenza urinaria e prolassi.

Tuttavia vi è un unico caso in cui la panciera potrebbe fornire un beneficio: dopo il parto cesareo. In questa occasione la panciera aiuterà a sentire meno dolore e a contenere il fastidio dei punti, aiutando la neo-mamma a mantenere una postura corretta. E’ possibile quindi tenerla solo per i primi 10 giorni dopo il Taglio cesareo e di non usarla durante il sonno notturno. Bisogna tenere sempre in considerazione che la panciera non deve sostituirsi ai muscoli addominali i quali dopo il parto devono naturalmente riprendere la loro fisiologica attività di contenimento degli organi interni.

 

Per maggiori informazioni potete rivolgervi presso il mio BB Studio Ostetrico di Abano Terme (PD) al n. 391-1387230

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TEMI DI ATTUALITA’ NOTARILE

TEMI DI ATTUALITA’ NOTARILE 

DETRAZIONE IVA PER ACQUISTI CASE “GREEN”DI LAURO 163

La novità di interesse notarile della Finanziaria 2023 riguarda la detrazione del 50% dell’IVA pagata sugli acquisti di case “green” con elevato rendimento energetico.

Nello specifico, la Legge Finanziaria consente la detrazione IRPEF del 50% dell’IVA pagata per l’acquisto entro il 31 dicembre 2023, da imprese costruttrici o ristrutturatrici, di case con elevato rendimento energetico, che siano, cioè, in classe energetica A o B. Questa detrazione, però, non può essere goduta per intero nell’anno dell’acquisto, ma deve essere ripartita in dieci quote annuali costanti.

VENDITA CASE “PEEP”

Dopo sette anni dall’ultimo intervento delle Sezioni Unite, la Cassazione è tornata nuovamente ad occuparsi dell’edilizia residenziale convenzionata (CASE PEEP).

La Cassazione precisa che il vincolo di prezzo massimo previsto per la vendita delle case “PEEP” permane anche per le vendite successive alla prima, fino a quando non venga eliminato con la procedura di affrancazione. Il vincolo, cioè, vale non solo per il primo acquirente ma anche per i successivi, fino alla procedura (a pagamento) della affrancazione. Ciò, secondo la Cassazione, sarebbe logico alla luce di quelle che sono le finalità dell’edilizia residenziale pubblica, il cui obiettivo è il soddisfacimento, per le categorie meno abbienti, della primaria necessità di acquistare un’abitazione a prezzi ragionevoli, senza poterci speculare dopo.

Pertanto, chi vuole vendere l’immobile “PEEP” a prezzo di mercato può farlo solo attraverso la procedura di affrancazione, pagando al Comune una somma che costituisce una sorta di compenso per lo svincolo, in modo da restituire all’immobile il suo pieno valore di mercato.

I temi sono molto complessi, pertanto il Notaio è disponibile a fornire ai cittadini interessati tutti i chiarimenti necessari.

 

Salvatore Di Lauro

Notaio in Abano Terme

 

730 : le novità del 2023

Le ACLI informano
a cura di Caf e Patronato ACLI di Padova

www.aclipadova.it – 049601290

 

730 : le novità del 2023ACLI 163

 

L’agenzia delle Entrate con un Provvedimento il 6 febbraio 2023 ha ufficialmente approvato il Modello 730 per l’anno d’imposta 2022.

Di seguito alcune delle principali novità introdotte dal legislatore nel 2022 sul tema delle imposte dirette e che di fatto producono gli effetti fiscali a partire dai modelli di quest’anno.

 

Assegno Unico e detrazioni figli a carico

Dal 1° marzo 2022 è entrato in vigore l’assegno unico universale che assorbe tutti i bonus economici, fiscali e non, destinati ai figli, comprese le detrazioni irpef. Di norma restano nella condizione di essere “fiscalmente a carico” i figli fino a 24 anni con redditi non superiori a 4.000 euro. Dai 25 anni in poi sono invece a carico i figli con redditi non superiori a 2.840,51 euro. Ora, per i figli minorenni, e per i maggiorenni (a certe condizioni) fino a 21 anni, le detrazioni spettanti non vengono più applicate a partire dal 1° marzo 2022. Non viene invece toccato il comparto delle altre detrazioni al 19% applicate sulle spese materiali sostenute per i figli (quelle per medicinali, cure, scuola, università, sport, ecc). Per i figli dai 22 anni in su, ricominciano ad essere applicate le vecchie detrazioni.

 

Nuovi scaglioni IRPEF

Fino al 31/12/2021 erano in vigore cinque scaglioni IRPEF con aliquote al 23, 27, 38, 41 e 43 per cento. Dal 1° gennaio 2022, invece, i cinque vecchi scaglioni sono diventati quattro con aliquote al 23, 25, 35 e 43 per cento. Quindi il terzo e quarto scaglione di prima, rispettivamente tra 28.001 e 55.000 euro (aliquota 38%) e da 55.001 a 75.000 euro (aliquota 41%), diventano un unico terzo scaglione tra 28.000 e 50.000 euro tassato al 35%, mentre da 50.001 euro in su abbiamo un nuovo quarto-ultimo scaglione con aliquota al 43%.

 

Detrazioni per redditi di lavoro e  pensione

È stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter usufruire della misura massima della detrazione pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro.

È stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro.

 

Detrazione barriere architettoniche

È prevista una detrazione pari al 75% sugli importi sostenuti nel 2022 per eseguire lavori di superamento/rimozione delle barriere architettoniche.

 

Detrazione affitto giovani

E’ prevista una detrazione spettante ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro per l’affitto pagato a titolo residenziale, pari al 20 % del canone di locazione. L’importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro (vedi comma 1-ter dell’art.16 del DPR 917/86, TUIR).

Altre news: bonus sistemi di accumulo collegati ad impianti fotovoltaici, bonus spese per l’attività fisica dei disabili e malati cronici, social bonus in favore degli Enti del Terzo Settore impegnati in progetti di recupero di beni mobili e immobili pubblici o confiscati.

 

Per ogni altra informazione CAF ACLI si trova in Via Aureliana n.28, Montegrotto Terme. 

Prenota il 730 /2023 telefonando al CUP: 049/601290 oppure utilizza la prenotazione online tramite l’area myCAF .