NOTAIO DI LAURO 1

LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Il notaio risponde
A cura di Aldo Francisci

LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

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Notaio, in quali casi si può chiedere la nomina di un Amministratore di Sostegno?

E quando tale nomina non serve?

Ai sensi dell’articolo 1 della legge 6/2004, finalità della legge è quella di tutelate “le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”. Si può ricorrere all’intervento dell’Amministratore di Sostegno anche per fronteggiare incapacità totali o parziali derivanti da situazioni di grave disagio sociale, in un contesto caratterizzato da mancanza di reti familiari e sociali. In particolare, il ricorso all’Amministrazione di Sostegno è consigliato quando il soggetto non sia in grado di utilizzare i normali strumenti di delega, come la delega/cointestazione sul conto corrente, procura notarile, delega per la riscossione di pensione/stipendio. Relativamente alla possibilità di richiedere un Amministratore di Sostegno in favore di un minore d’età, l’articolo 3 della legge 6/2004 prevede che “il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta”. Pertanto, il ricorso per l’apertura di un’Amministrazione di Sostegno può essere proposto non appena il minore di età ha compiuto 17 anni. L’amministrazione, tuttavia, è esecutiva solo con il raggiungimento del diciottesimo anno di età.

Al contrario, la nomina di un Amministratore di Sostegno NON serve quando:

- Il soggetto debole non deve compiere alcun  atto giuridico (ad esempio: trattasi di soggetto privo di beni da amministrare, come beni immobili, titoli, società, capitali);

- Il soggetto debole è affiancato da una o più persone già provviste dei poteri necessari per agire nel suo interesse e nell’ambito delle necessità attuali (esempio: delega sul conto corrente, cointestazione, procura speciale ecc.);

- Il soggetto ha esclusivamente problemi di salute mentale e necessità di cura (es: malato psichiatrico con sussidio minimo mensile a carico dei Centri Psico-Sociali delle Aziende Ospedaliere): comunque, la nomina di un Amministratore di Sostegno non interferisce con l’eventuale applicazione di disposizioni di legge inderogabili sulla limitazione della libertà personale (es. trattamenti sanitari obbligatori);

- Il soggetto è un anziano o un disabile con nucleo familiare idoneo e protettivo;

- I problemi connessi al beneficiario attengono ad ambiti più propriamente assistenziali (es. inserimento dell’anziano in comunità o strutture terapeutiche; soluzioni abitative per soggetti privi di dimora, e in sintesi situazioni di marcato disagio sociale) per i quali possono essere attivati i servizi socio-sanitari territoriali.

Salvatore Di Lauro

Notaio in Abano Terme