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FATTURAZIONE ELETTRONICA: OBBLIGO DAL 01.01.2019

Il Commercialista
A cura del Dr. Stefano Baraldo
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FATTURAZIONE ELETTRONICA: OBBLIGO DAL 01.01.2019

Come previsto dalla Finanziaria 2018 a partire dall’1.1.2019 la fattura elettronica sarà obbligatoria per tutti gli operatori (soggetti passivi IVA).

Pertanto, dal 1° gennaio 2019, imprese e professionisti devono utilizzare obbligatoriamente la fattura elettronica per tutte le operazioni, sia nei confronti della Pubblica Amministrazione (come già avviene da tempo), sia nei confronti di tutti i soggetti con partita IVA, sia nei confronti dei consumatori finali.

La Finanziaria 2018 ha apportato rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 127/2015 in materia di fatturazione elettronica, prevedendo che la stessa sarà obbligatoria:

• dall’1.1.2019 per tutti gli operatori, ad eccezione dei contribuenti minimi / forfetari.

Sono escluse altresì le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 30.4.2018, ha individuato le “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere …”.

Si evidenzia che:

• l’obbligo della fattura elettronica tramite SdI decorrente dall’1.1.2019:

- riguarda sia le operazioni tra soggetti passivi (B2B) che quelle nei confronti di privati (B2C);

- non riguarda i contribuenti minimi / forfetari, nonché le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia;

• per le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione resta valido e applicabile quanto disposto dal DM n. 55/2013;

LA STRUTTURA DELLA FATTURA ELETTRONICA

Nel Provvedimento 30.4.2018 in esame, l’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla struttura ed alle caratteristiche della fattura elettronica, rammenta e precisa che:

• la fattura elettronica è rappresentata da un file in formato xml e deve contenere le informazioni di cui agli artt. 21 e 21-bis, DPR n. 633/72.

La stessa deve contenere anche le informazioni necessarie per la gestione dell’invio della stessa tramite SdI, quali il codice destinatario, di 7 caratteri alfanumerici, che identifica il canale sul quale far transitare la fattura elettronica ovvero l’indirizzo PEC del destinatario che si intende utilizzare per il recapito della fattura elettronica.

Oltre ai predetti dati (obbligatori), è altresì possibile indicare ulteriori dati, a discrezione del soggetto emittente.

Per gestire il nuovo adempimento gli operatori economici, soprattutto se di piccole o medie dimensioni, potranno  appoggiarsi ad un intermediario abilitato che curi le fasi di emissione, trasmissione e non ultimo della conservazione digitale della fattura.

Il processo è destinato a modificare sensibilmente il ciclo di fatturazione e la gestione contabile della singola azienda nonché degli studi professionali e delle organizzazioni di categoria e richiede specifiche conoscenze sia fiscali sia tecnologiche.

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione.

Dott. Ilaria Rinaldo

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