WELFARE AZIENDALE NEL CCNL METALMECCANICI

Il Consulente del lavoro  A cura dell’ Avv. Riccardo Zanon  www.studiozanon.net   info@studiozanon.net 

Il rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria, sottoscritto il 26/11/2016 da Federmeccanica, Assistal, FIOM, FIM e UILM, per il quadriennio dal 2016 al 2019 è stato integrato da un accordo il 27 febbraio 2017.

Come già indicato in un precedente articolo, il valore dei beni e servizi di welfare sarà pari a:

ZANON 129• Euro 100 dal 1° giugno 2017,

• Euro 150 dal 1° giugno 2018,

• Euro 200 dal 1° giugno 2019.

L’accordo specifica i beni e i servizi di welfare che le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori dal 1° giugno 2017.

Si tratta a titolo esemplificativo di:

• Corsi formazione,

• Servizi con finalità di ricreazione quali viaggi, abbonamenti a Sky o palestre,

• Assistenza sociale come badanti o assistenza domiciliare,

• Assistenza sanitaria quale check up medici o visite specialistiche,

• Servizi di educazione quali asili nido, babysitting, scuola materna, università, e tanto altro.

Ma chi ne ha diritto?

I lavoratori, che hanno superato il periodo di prova, in forza al 1 giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

• Con contratto a tempo indeterminato;

• Con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno.

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata.

E per i Part-Time?

Se l’azienda ha lavoratori in part-time, i valori del welfare, ovvero i 100 Euro, non sono riproporzionabili e quindi spettano per intero.

Molti penseranno che sarà sufficiente fornire un portale di Welfare Aziendale , nulla di più sbagliato.

La norma contrattuale spiega che l’azienda si dovrà confrontare con le RSU o con il Sindacato per individuare una gamma di beni o servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della vita personale e lavorativa.

Ecco il motivo per il quale sarà necessario anticipare il sindacato!

Inoltre le aziende avrannio sicuramente la necessità di individuare un portale che davvero permetta una piena personalizzazione in base alle necessità proprie e dei dipendenti!

Se vuoi maggiori informazioni visita il blog www.riccardozanon.com

Per consigli ed informazioni non esitate a contattarci a info@studiozanon.net oppure telefonicamente al 041 5101894.

La rubrica dell’avvocato

La rubrica dell’avvocato 

a cura dell’ Avv. Claudio Calvello  Patrocinante in Cassazione

MENTE SULLA PROPRIA INFERTILITÀ? NESSUN RISARCIMENTO IN CASO DI PROCREAZIONE INDESIDERATA

L’uomo sosteneva che prima del rapporto sessuale con la controparte in cui venne concepito il loro figlio, la donna gli aveva detto di essere in quel momento infertile per avere concluso proprio quel giorno il suo ciclo mestruale; ma tale informazione sarebbe stata una consapevole menzogna che avrebbe indotto l’uomo, pur non volendo egli generare, a compiere l’atto sessuale senza alcuna precauzione, per cui l’inganno della sua controparte sarebbe stato “da configurare quale vera e propria truffa”. La Cassazione (Sent., 05-05-2017, n. 10906) la pensa però diversamente: se una persona fornisce alla persona con cui intende compiere un atto sessuale completo un’informazione non corrispondente al vero in ordine al suo attuale stato di infertilità nulla ne può derivare in termini risarcitori: infatti, il partner che non intende procreare deve adottare sicure misure precauzionali, onde, non facendolo, egli stesso assume il rischio delle conseguenze dell’azione.

CALVELLO 129

L’ASSEGNO VA CORRISPOSTO DIRETTAMENTE AL FIGLIO MAGGIORENNE SOLO SE LO RICHIEDE

La Cassazione Civile n. 12391/17 ha stabilito che il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio in sede giudiziaria di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest’ultimo anziché del genitore istante, non avendo egli alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere.

L’ACCORDO TRA LE PARTI NON BASTA A “SCAVALCARE” IL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE

Eventuali accordi intervenuti tra i coniugi successivamente all’omologazione della separazione personale, che modifichino il contenuto del decreto di omologazione, non comportano l’abrogazione del provvedimento giudiziale: solo mediante il ricorso all’Autorità Giudiziaria si può validamente modificare il decreto di omologazione, la cui violazione, pertanto, continua ad integrare il reato di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice. Così stabilisce la sentenza n. 20801 del 2017 della VI Sez. Penale della Cassazione. Infatti soltanto attraverso un intervento del giudice è possibile modificare le disposizioni contenute nel provvedimento di omologazione della separazione personale dei coniugi, ovvero nell’ordinanza presidenziale emessa ai sensi dell’art. 708 c.p.c. La necessità di un intervento giudiziale è data dall’esigenza di garantire in maniera adeguata i diritti dei minori e del soggetto più debole nell’ambito della separazione: solo attraverso la supervisione dell’Autorità Giudiziaria è infatti possibile esercitare un controllo in ordine alla legittimità dell’accordo modificativo che, eventualmente, le parti abbiano raggiunto.

ACCOLLO DEL DEBITO TRIBUTARIO: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

Il Commercialista A cura del Dr. Stefano Baraldo info@studiobaraldo.it  Tel: 049 8774780 – 8774772 Fax: +39 49 8219962

Si ha accollo quando il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla conve

nzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.

L’accollo del debito è un istituto giuridico che permette di estinguere l’obbligazione tributaria.

Si tratta di un contratto tra un debitore ed un soBARALDO 129ggetto terzo, dove quest’ultimo si assume in carico il pagamento del debito del soggetto debitore.

L’accollo, ai sensi dell’articolo 1273 del codice civile, è l’accordo tra un debitore (accollato) e un terzo (accollante),

in forza del quale quest’ultimo assume il debito che il primo ha nei confronti del creditore, il quale rimane estraneo (e perciò terzo) rispetto alla convenzione di accollo. Per effetto dell’accollo, dunque, l’accollante è obbligato verso l’accollato a procurargli la liberazione, cioè a tenerlo indenne dal debito.

Lo Statuto del Contribuente (Legge 27 luglio 2000 n. 212) riconosce espressamente la legittimità dell’accollo in ambito tributario.

L’articolo 8 dello Statuto ha previsto la possibilità dell’accollo del debito d’imposta, escludendo però in modo esplicito che si possa verificare la liberazione del contribuente originario. In concreto il primo debitore (accollato) continuerà a rispondere unitamente all’accollante, configurandosi una responsabilità cumulativa dei due debitori con la conseguenza che non potrà mai verificarsi una liberazione convenzionale del debitore originario.

E’ quindi possibile ridurre le tasse da versare con Mod.  F24 con il contratto di accollo.

Un’impresa o un professionista, titolare di crediti fiscali, sottoscrive un contratto accollandosi i debiti di un altra impresa o di un altro professionista. In questo modo procede al pagamento al posto di questi, del suo modello F24. La convenienza sta nel fatto che il contribuente che ha un credito fiscale verso lo Stato, utilizza il suo credito in compensazione del debito.

Per qualsiasi informazione contattare lo Studio Baraldo.

ATTI PRELIMINARI PRIMA DEL ROGITO NOTARILE

Il notaio risponde A cura di Aldo Francisci

Notaio, nelle vendite immobiliari si sente parlare spesso di “proposta di acquisto”, “compromesso” e di “contratto preliminare”. ChDI LAURO 129e differenza c’è? Sono atti obbligatori prima del rogito notarile?

Sgombriamo il campo da facili equivoci. La proposta di acquisto è un atto che impegna solo la parte che l’ha firmata. Di solito è un modulo prestampato fornito dall’agenzia immobiliare con cui la persona interessata all’immobile dichiara di volerlo acquistare ad un certo prezzo. Fino a quando la proposta di acquisto non è accettata dal venditore, l’acquirente può cambiare idea revocando la proposta, a meno che essa sia stata formulata come proposta irrevocabile per un dato periodo; in tal caso, la revoca fatta in quel periodo è inefficace. Quando il venditore accetta la proposta di acquisto, controfirmandola, quella che era nata come semplice proposta diventa, di fatto, un “contratto preliminare” vero e  proprio. Spesso, però, per tenere conto delle più varie esigenze delle parti, si firma un nuovo “contratto preliminare”, più specifico e articolato, che sostituisce il modulo prestampato.

“Compromesso” e “Contratto Preliminare”, invece, sono semplicemente espressioni diverse per individuare lo stesso contratto. Si tratta in ogni caso di un contratto con il quale il venditore e l’acquirente si obbligano reciprocamente a concludere una compravendita, pattuendone modalità e termini. Seve ad impegnare le parti per il tempo necessario a risolvere eventuali problemi che non consentono la vendita immediata: ad esempio per l’acquirente la ricerca di un mutuo e per il venditore la consegna di una nuova casa. Non è obbligatorio passare per il compromesso/contratto preliminare, si può andare direttamente a rogito se non ci sono esigenze particolari.

Si badi bene che sia la proposta di acquisto che il contratto preliminare devono essere “registrati” presso l’Agenzia delle Entrate perché questo è uno specifico obbligo fiscale; di questo solitamente se ne occupa l’agenzia immobiliare ove presente. Si pagheranno c 200,00 di imposta di registro fissa per l’atto, lo 0,5% di imposta di registro calcolata sull’importo della caparra se versata, oltre alle marche da bollo in numero dipendente dalla dimensione dell’atto. Il “contratto preliminare”, inoltre, se stipulato con l’assistenza del Notaio, può essere trascritto. In questo modo il compratore può dormire sonni tranquilli fino alla data del rogito perché tutti gli atti subìti dal promittente venditore fino al giorno del rogito non pregiudicano i diritti del promissario acquirente. Se, invece, il contratto preliminare non si trascrive, il mondo esterno non sa, né può sapere, dell’esistenza di questo contratto per cui  il promissario acquirente è esposto a diversi rischi fino al momento della trascrizione del suo rogito: nel frattempo, il venditore scorretto potrebbe vendere a terzi lo stesso immobile o concederlo in ipoteca, oppure il venditore in buona fede potrebbe subire azioni  sull’immobile, ad esempio pignoramenti, sequestri, ipoteche giudiziali o atti di citazione. Se questo accade il promissario acquirente non può difendersi, potrà solo chiedere il risarcimento del danno subìto. Con la trascrizione del contratto preliminare, invece,  tutti questi rischi scompaiono. E’ pertanto opportuno che chi voglia comprare casa, prima di firmare qualsiasi atto o documento e pagare una cospicua caparra, si rechi presso il Notaio di sua fiducia così da fare già un primo controllo sull’immobile per verificare l’assenza di problemi. Come diceva qualcuno: prevenire è meglio che curare!

PROVERBI VENETI

PROVERBI VENETIPROVERBI VENETI
A cura di Aldo Francisci

A chi nasse scarognà ghe piove sol culo stando sentà.

A dire la verità ghe vole on cojon, a dire busie ghe vole on bricon.

A ogni culo el so cagare.

A ogni uno ghe piase la so spuzeta.

A sentarse so do careghe el culo se sbrega.

A tirarse massa indrio se fi nisse col culo in rio.

Al ciaro de luse ogni stronzo traluse.

Al son de la canpana (schei) ogni dona se fa putana.

Ala de capon, culo de castron e tete de massara xe na roba rara.

Amare e no éssare amà, xe come forbirse el culo senza vere cagà.

Amore, merda e zéndare le xe tre robe tèndare.

Anca i cojuni magna el pan.

Ano piovoso, ano de merda.

Bisogna avere oci anca sol culo.

CUCINA PADOVANA

CUCINA PADOVANA
A cura di Aldo Francisci

CUCINA PADOVANA

Pollastri con limonelli

Tagliare il pollo in ottavini, porlo a rosolare in olio, con trito di cipolla, abbondante sedano e poco aglio. Irrorarlo con succo di limone e poca acqua. Sistemare di sale a ggiungere la rapatura del limone stesso e del prezzemolo tritato. Portare a cottura su fiamma leggera. Simile cottura si adegua anche al coniglio. Servire con guarnizioni di fettine di limone.

Anatra alla frutta

Farcire un’anatra con dei pezzetti di pera sbucciata e mondata, mescolata alla polpa di due limoni tagliati a pezzetti, aromatizzando con la rapatura della buccia. Salare e pepare secondo il gusto. Brasare in pentola di coccio irrorando con vino bianco e succo di limone.

ALIMENTAZIONE IN GRAVIDANZA

Il Biologo Nutrizionista
A cura della Dottoressa Carolina Capriolo
carol.capri@gmail.com    cell. 339 8284852

CAPRIOLO“Diamo ai nostri bimbi le cose buone sin dall’inizio!” 

La qualità dell’alimentazione in la gravidanza è fattore influente sulla salute della gestante e del nascituro.

Il corpo, durante questo periodo, ha bisogno di particolari sostanze, necessita cioè degli elementi atti a costruire nuovi tessuti, siano essi propri, come la placenta e l’utero, o del feto.

Allora, cosa non deve mancare?

1) Le proteine, elemento nutrizionale che troviamo soprattutto nella carne, nelle uova e nel pesce, essenziali per la ricostruzione dei tessuti,

2) le verdure, fonti di fibra e sali minerali. Ricordarsi di lavare accuratamente le verdure crude con del bicarbonato, per evitare contaminazioni in generale e parassitosi in particolare;

3) la frutta secca (noci, mandorle, nocciole, ecc.) perché ricca di omega 3, cioè quei grassi buoni che rafforzano il nostro sistema immunitario;

4) possibilmente cereali integrali, più ricchi di fibra e ferro.

Cosa invece è meglio evitare?

1) Non bisogna eccedere nel consumo di pasta e pane. Questi carboidrati favoriscono lo sviluppo di infiammazioni.

2) Carne, pesce e uova vanno sempre accuratamente cotti.

3) Evitare un consumo eccessivo di pesci quali tonno e pesce spada, perché tendono ad accumulare una concentrazione maggiore di metalli pesanti, come il mercurio.

4) Evitare anche i cibi altamente lavorati a livello industriale, ricchi di conservanti, coloranti e dolcificanti o zuccheri. Un buon consiglio è ricercare frutta, verdura e carne di provenienza sicura e biologica.

FONDAMENTALE LA VITAMINA C

In questo periodo la donna ha un gran bisogno di vitamina C (spinaci, broccoli, frutti esotici e agrumi), che ha potere antiossidante, aiuta le difese immunitarie e l’assorbimento del ferro.

INTEGRARE CON FERRO E ACIDO FOLICO

Il ferro (spinaci, cereali integrali e noci), è indispensabile per la formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina, utili a permettere la respirazione-ossigenazione del feto e della madre.

L’acido folico (porri, carciofi, verdura a foglia verde, legumi, frutta secca), fondamentale per la sintesi di alcune molecole come DNA e proteine, è prezioso per i processi di proliferazione/differenziazione delle cellule, nella pelle, nel sangue o nelle ossa.

Esso, poco presente nei cibi, necessita di integrazione suppletiva.

VITAMINA D

La vitamina D, poco presente negli alimenti, è indispensabile per il deposito di calcio nelle ossa, per la regolazione di molti geni e per il sistema immunitario, in caso di infezione batterica o da virus.

ALTRI FATTORI

• Il magnesio, perché aiuta ad assimilare la vitamina D, non solo, ma partecipa ad abbassare i livelli di zucchero nel sangue e degli ormoni, in aumento quando il corpo della mamma è sotto stress.

 • La glutammina, per agevolare la formazione del sistema nervoso nel feto.

Conclusione

Il nostro organismo è come una macchina, dove tutti i suoi ingranaggi devono essere ben “oliati”: a maggior ragione in gravidanza, l’attenzione ad assumere i giusti nutrienti deve essere massima.

QUANDO IL SONNO E’ DANNOSO I RISCHI DALLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO

La Rubrica del Dentista
A cura della Dottoressa Alice Marcato
alice.marcato@alice.it

La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (Obstructive Sleep Apnea Syndrome, OSAS) è un disturbo respiratorio del sonno caratterizzato da episodi ripetuti di completa (apnea) o parziale (ipopnea) oMARCATOstruzione delle vie aeree superiori, con riduzioni fasiche dei valori della saturazione d’ossigeno arteriosa e possibile aumento dell’anidride carbonica ematica. Le ripetute apnee e ipopnee determinano uno sforzo respiratorio con possibili variazioni della frequenza cardiaca, frammentazione del sonno ed aumento dei valori della pressione arteriosa, sia sistemica sia polmonare.

Ne sono affetti 1,6 milioni di italiani, ma solo il 10% di questi lo sa e si cura in modo appropriato.

I sintomi notturni che caratterizzano l’OSAS sono: russamento abituale, pause respiratorie nel sonno riferite dal partner, risvegli con sensazione di soffocamento, sonno notturno agitato, nicturia, xerostomia e, in misura minore, sudorazione notturna eccessiva.

Le conseguenze diurne dell’OSAS sono: sensazione di sonno non ristoratore, cefalea, eccessiva sonnolenza diurna, aumentato rischio di incidenti stradali (da 3.5 a 8 volte maggiore della popolazione di controllo), deficit cognitivi (in particolare disturbi di memoria, concentrazione ed attenzione).

La terapia medica ha come obiettivo l’eliminazione dei fattori predisponenti l’insorgenza dell’OSAS o del russamento. Molti sono i trattamenti indicati per curare la sindrome dell’apnea ostruttiva nel sonno e questi dipendono dalla situazione clinica del paziente, dalla severità del disordine e, principalmente, dalla causa specifica dell’ostruzione. Il clinico ha a disposizione molteplici soluzioni per aiutare chi è affetto da OSAS: dal cambiare il proprio stile di vita fino ad arrivare all’intervento chirurgico.

Per curare le forme più lievi, ma più diffuse, della patologia investono un ruolo fondamentale i dispositivi intraorali prescritti dall’odontoiatra (apparecchi speciali mobili che aiutano una corretta posizione notturna tra mascella e mandibola).

Un’accurata diagnosi è fondamentale per individuare se il paziente è a rischio OSAS o se ne è affetto. Questa si può effettuare partendo da un semplice test fino all’utilizzo di apparecchiature particolari che misurano il respiro durante la notte. L’odontoiatra può essere la figura sanitaria più adatta ad individuare un paziente a rischio.